Negozi chiusi alle 19, niente scuola fino al 27 novembre e divieto di stazionamento. Sono questi i tre punti chiave dell’ultima ordinanza del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Le nuove misure specifiche di contrasto alla diffusione del coronavirus nella città dello Stretto sono state illustrate ieri pomeriggio in diretta Facebook dal primo cittadino, causando non poche perplessità tra i cittadini.
Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il testo ufficiale dell’ordinanza n. 339, facendo chiarezza su cosa si può e non si può fare da oggi a Messina.
A Messina negozi chiusi alle 19
Tra le misure di contenimento più importanti della nuova ordinanza De Luca c’è, senza dubbio, la chiusura anticipata delle attività commerciali e di ristorazione alle ore 19. Chiusura che interessa bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, supermercati, generi alimentari, tutte le attività commerciali (come i negozi di abbigliamento, scarpe ed accessori) e tutte le attività professionali.
Viene concessa una tolleranza di 30 minuti dopo l’orario di chiusura per consentire la pulizia, la sistemazione e le operazioni di chiusura deli locali.
Tale provvedimento non viene applicato a tabacchi, edicole e distributori di carburanti.
Nel testo ufficiale dell’ordinanza, infatti, si legge:
«Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) obbligo al rispetto dell’orario di chiusura dalle ore 19,00 fino alle ore 05,00 del giorno successivo;
La sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie;
La chiusura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali e di vendita al dettaglio ivi compresi i supermercati e generi alimentari, ad esclusione di tabacchi, edicole, distributori di carburanti. Le farmacie e parafarmacie continuano ad osservare i rispettivi turni di apertura con l’esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all’apertura. Viene concessa la tolleranza di 30 minuti dopo le ore 19,00 per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia, sistemazione e chiusura dei locali».
La chiusura dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie».
Dalle ore 19 stop anche all’asporto
Per le attività di ristorazione viene ordinata anche la sospensione del servizio di asporto dalle ore 19:00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente. Resta consentito soltanto il servizio di consegna a domicilio, fino alle ore 24:00, con facoltà di completare le consegne ancora in corso entro i successivi trenta minuti.
Divieto di permanenza e stazionamento: cosa vuol dire?
Altro punto chiave dell’ultima ordinanza De Luca è il divieto di permanenza e stazionamento in tutte le vie e le piazze della città. Un provvedimento preso dopo gli assembramenti registrati negli scorsi weekend nella zona di Capo Peloro prima e sui Colli San Rizzo dopo, che sono stati al centro del confronto, ad inizio settimana, con il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi.
Non è più consentito, quindi, rimanere per un periodo di tempo prolungato in piazze, ville, giardini, spiagge, lungomare, zone verdi attrezzate. Stop a pranzi all’aperto e ad appuntamenti in riva al mare con gli amici. È permessa soltanto la sosta per recarsi nelle attività regolarmente aperte. Rimangono sempre consentiti, naturalmente, gli spostamenti per tornare alla propria abitazione.
Nell’ordinanza, infatti, si legge che il sindaco di Messina ordina: «Il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l’acquisto di prodotti e la fornitura di servizi. Resta consentita, anche dopo le ore 19,00, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Il divieto di permanenza e stazionamento, in ville, giardini, spiagge, arenili, lungomare zona nord e lungo mare zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi come luoghi di aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l’attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia».
A Messina scuole chiuse fino al 27 novembre
Passiamo al capitolo scuole. Tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, rimarranno chiusi fino al 27 novembre. Fanno eccezione soltanto laboratori e percorsi per l’inclusione scolastica in favore degli studenti con disabilità.
«Da lunedì 23 novembre 2020 fino a venerdì 27 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia e la chiusura delle ludoteche, con espressa esclusione dei laboratori e dei percorsi per l’inclusione scolastica già attivati in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina in favore degli studenti con disabilità. 4) Al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio mediante la frequenza e la didattica di presenza, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità».
Quando entra in vigore l’ordinanza De Luca
L’ordinanza n. 339 entra in vigore oggi, sabato 21 novembre, e sarà valida fino a tutto il 03 dicembre 2020.
Il testo completo è disponibile a questo link.
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