collage nello musumeci e giuseppe conte

Dpcm Conte e ordinanza Musumeci a confronto: le norme in vigore in Sicilia

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Didattica a distanza al 75% o al 100% per le scuole superiori? Il “coprifuoco” alle 23.00 è ancora valido? La Regione Siciliana, con una circolare, mette a confronto l’ordinanza Musumeci e il Dpcm Conte del 24 ottobre 2020 e chiarisce quali regole sono ancora in vigore in Sicilia e quali no.

La pubblicazione del 22esimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha cambiato le regole in vigore in Italia e nei singoli territori per il contrasto al coronavirus, nonostante quanto disposto precedentemente da sindaci e governatori. Alcune misure, disposte a livello regionale, però, sono ancora in vigore, perché più restrittive, altre sono state “superate” dal Dpcm. Vediamo, settore per settore, quali sono le norme in vigore in Sicilia.

Dpcm Conte e Ordinanza Musumeci a confronto: la circolare della Regione per la Sicilia

Scuole

Per le scuole superiori della Sicilia è in vigore la didattica a distanza (DAD) al 100%. Ciò vuol dire che le lezioni degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritari si svolgeranno, almeno fino al 13 novembre (data di “scadenza” dell’ordinanza Musumeci), in presenza. Questo perché nel Dpcm Conte si dispone il ricorso, per le scuole superiori, alla didattica a distanza per una percentuale “pari almeno al 75%”.

Per quel che riguarda le necessità degli studenti i disabili o portatori di bisogni speciali, chiarisce la circolare da Palazzo D’Orleans: “Nei limiti percentuali dell’autorizzato ricorso alla didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali ovvero per assicurare la continuità dell’azione formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto, derivanti da motivate difficoltà di ordine tecnico-informatico e/o organizzativo. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche integrate e a distanza”.

Trasporti pubblici: bus, tram, treni e traghetti

Sui mezzi pubblici – bus, tram, treni, traghetti, funivie – è possibile occupare al massimo il 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato e deve essere assicurato il distanziamento interpersonale disposto dalle norme di sicurezza anti-coronavirus.

Queste disposizioni, precisa la Regione “si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turisti), al trasporto pubblico funiviario e scolastico”.

Coprifuoco, circolazione e spostamenti

Il “coprifuoco” disposto per la Sicilia a partire dalle 23.00 e fino alle 5.00 di ogni giorno rimane in vigore. Il provvedimento, oltre ad essere più restrittivo rispetto a quelli disposti dal Dpcm Conte, rientra tra le possibili scelte che i presidenti delle regioni possono attuare.

Restano comunque consentiti fino alle 24.00 gli spostamenti per l’asporto e le consegne a domicilio dei servizi di ristorazione.

Ristoranti, mense e catering

Restano consentite, specifica la Regione, le attività dei servizi di ristorazione, di mense e di catering secondo le modalità indicate dall’articolo 1, comma 9, lettera “ee”, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Per quel che riguarda, invece, la chiusura delle attività di ristorazione – come bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc – è disposta alle 18.00. Ancora, ferma restando la possibilità di proseguire con consegne a domicilio e asporto.

Strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre

Mentre l’ordinanza Musumeci lasciava aperte queste attività, il Dpcm Conte le ha chiuse (fino al 24 novembre 2020). Rimangono consentite – spiega la Regione – solo quelle inerenti ai servizi alla persona di cui all’articolo 1, comma 9, lettera “gg”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Chiusure domenicali

La domenica l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14.00, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Le attività di ristorazione seguono l’orario di apertura/chiusura 5.00/18.00.

Commemorazione dei defunti

L’ingresso nei cimiteri per le giornate dell’1 e 2 novembre 2020 sarà disciplinato dai sindaci dei singoli comuni.

La circolare della Regione sulle misure in vigore in Sicilia è disponibile in PDF a questo link.

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