Ancora per due settimane niente birra in spiaggia la sera, locali (e lidi) chiusi alle 2.00 di notte e stop alla vendita di alcolici dopo l’1.30: è ufficialmente prorogata l’ordinanza sulla movida di Messina, firmata ancora una volta dal vicesindaco Salvatore Mondello e in vigore già dalla mezzanotte del 30 giugno, contenente, tra le altre cose, le disposizioni di sicurezza contro il coronavirus.
Nessun passo indietro, quindi, almeno non per le prossime due settimane “fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni”. Le disposizioni contenute nell’ordinanza sulla movida di ieri, martedì 30 giugno, restano in vigore dalle ore 24.00 del 30 giugno 2020 alle ore 24.00 del 14 luglio 2020.
Nonostante le tante polemiche provenienti da più fronti, le misure vengono in buona sostanza riconfermate e viene disposto quanto segue.
Ordinanza sulla movida di Messina del 30 giugno: cosa prevede
La seguente ordinanza è valida per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali per esempio: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l’attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini.
Le misure sono in vigore dalla mezzanotte del 30 giugno e fino alle 24.00 del 14 luglio 2020.
Orari di lidi, ristoranti, pizzerie, locali
Le attività di somministrazione di alimenti e bevanda – come ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l’attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini – dovranno rispettare i seguenti orari di chiusura:
- Apertura dalle ore 06.00;
- Chiusura alle ore 02.00.
Le attività di ristorazione potranno usufruire di una mezz’ora in più per smontare gli arredi.
Stop al consumo di alcol nei luoghi pubblici come piazze o spiagge
L’ordinanza n.204 conferma il divieto sancito dalla precedente. Dalle 20.00 alle 8.00 del giorno dopo è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, spiagge pubbliche, arenili, area di mercato, torrenti e ville aperte al pubblico.
Stop alla vendita di alcolici di qualsiasi gradazione dai distributori automatici sempre dalle 20.00 alle 8.00.
Somministrazione di bevande alcoliche nei locali
Le attività di ristorazione e in generale quelle di somministrazione di alimenti e bevande – quali per esempio ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie – possono somministrare bevande alcoliche solo all’interno dei locali e nelle aree esterne in concessione (plateatici e/o dehors) fino alle ore 01.30.
Musica
Ulteriore conferma della precedente ordinanza, lo stop alla musica all’esterno dei locali e nei lidi a partire dalle 00.30 dal lunedì al giovedì e dall’1.00 dal venerdì alla domenica.
I lidi
Le regole comprese nell’ordinanza sulla movida di Messina sono valide anche per i lidi.
(1983)