«L’Amam non deve nessun canone di concessione al Comune». Lo comunica l’avvocato Vernaci

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palazzo amamIn merito alla misura che prevede il pagamento da parte dell’Azienda Amam S.p.A. di un canone di 15mln di euro annui al Comune per la concessione in uso delle reti, degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, l’avv. Salvatore Vernaci rende noto che, in realtà, l’Amam non deve versare alcuna somma al Comune per tale concessione. Infatti, con delibera del Consiglio comunale n. 117/C del 14 dicembre 2004, è stata approvata la trasformazione dell’ Azienda Speciale Amam in Amam S.p.A. Nella premessa della delibera è scritto: «La trasformazione in S.p.A. dell’Azienda Speciale costituisce un’ipotesi di successione a titolo universale dei beni appartenuti, anche in concessione, all’Azienda; che i beni appartenenti al patrimonio del Comune ed affidati per l’espletamento del servizio all’Azienda Speciale Amam, e in transito alla Società, non possono essere distratti dalla predetta destinazione». All’art. 11 del dispositivo della stessa delibera è sancito: «In forza della trasformazione operata con la presente deliberazione, tutti i beni mobili, immobili (reti, impianti, patrimoni) e mobili registrati, i contratti aventi per oggetto diritti personali di godimento e diritti reali di godimento, già maturati e/o stipulati dall’Azienda Speciale Amam restano inalterati in capo all’Amam S.p.A.  «Restare “inalterati” significa “ a titolo gratuito” e non in affitto. È un rapporto bilaterale che si instaura tra Comune e Amam S.p.A». Così pure è puntualizzato all’art. 12: «Nell’ipotesi di alienazione di beni destinati all’espletamento del servizio pubblico affidato all’ex Azienda Speciale Amam e già appartenuti al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 826 c.c., beni assegnati al capitale di dotazione della stessa Azienda Speciale con deliberazione consiliare n. 517/C del 21.04.1990, è costituito sin d’ora diritto di prelazione all’acquisizione a titolo gratuito a favore del Comune in ordine all’acquisto degli stessi». «Il contratto di servizio da parte del Comune deve essere un contratto sinallagmatico a titolo gratuito per l’Amam e cioè per l’utenza. Se così non avverrà chiunque può sentirsi autorizzato ad impugnare sia la delibera approvativa del contratto di servizio, sia la delibera di G.M. di approvazione delle tariffe acqua, sia le bollette dell’acqua». «La tariffa di un bene comune per eccellenza quale l’acqua non può, nell’ordinamento italiano, garantire alcuna remuneratività ai suoi gestori (parere del Consiglio di Stato n. 213 del 25 gennaio del 2013) e tanto meno al Socio unico che è il Comune». «Non si possono fare pagare agli utenti i costi aggiuntivi alla tariffa dei consumi dell’acqua, quali nel caso di specie per la manutenzione delle condotte (Giudice di Pace di Mascalucia – Sentenza 18 dicembre 2013 – Ricorso presentato dalla Federconsumatori Etna Sud), quindi, tantomeno la concessione in uso delle reti, degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio idrico integrato».

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