Clara Croce precari

Ufficio stampa Iacp, condannati in appello Giacobbe e La Face

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Clara Croce precariLa Funzione Pubblica Cgil rende noto che: “La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n° 331/A/2014, ha definitivamente condannato, in appello, la coordinatrice generale e contabile dell’I.A.C.P., Maria Grazia Giacobbe, e il Commissario straordinario,  Giuseppe La Face, per colpa grave e danno erariale, in relazione  all’adozione della determinazione n. 29 del 28.10.2010, con la quale era stato conferito l’ “Incarico di collaborazione professionale di addetto stampa” ad una giornalista professionista esterna.

“La Dirigente dello I.A.C.P. e il Commissario La Face, nel 2013, sono stati condannati per aver conferito, nel 2010,  tale incarico, senza procedere ad alcun interpello rivolto al personale interno, né ad alcuna procedura comparativa – dichiarano Francesco Fucile Segretario Provinciale  Enti Locali e Clara Crocè Segretario Generale FPCGIL – I Giudici, in prima istanza, hanno ritenuto l’affidamento dell’incarico del tutto ingiustificato, poiché una dipendente interna era iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti e hanno quindi condannato la Giacobbe e il La Face al pagamento, ciascuno per il 50%, dell’intero importo in favore dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, della somma di € 16.500,00, oltre rivalutazione monetaria, con gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo”.

Avverso tale sentenza i condannati hanno proposto appello. Il 10 giugno scorso, la Corte dei Conti, ha nuovamente dichiarato la sussistenza di colpa grave e danno erariale in capo alla Giacobbe ed al La Face.

La FPCGIL, che aveva denunciato l’irregolarità dell’incarico con nota del 15 novembre 2010, adesso chiede che si provveda alla immediata revoca dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, che, tenendo un comportamento integrante una responsabilità contabile e dirigenziale, ha “disposto un atto privo della disponibilità finanziaria”e considerato, inoltre, dalla stessa Corte, “inutile”. Non possiamo, pertanto, sottacere il danno erariale per colpa grave a loro carico e la conferma della sentenza di primo grado (n° 2489/2013), che prevede l’illiceità della condotta e richiama l’art. 27 comma 1 bis della L.R. 23/2002, come introdotto dall’art. 50 della L.R. 17/2004, che prevede la rimozione del Dirigente che ha causato il danno.

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