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Sicilia in zona arancione: ecco il modulo dell’autocertificazione da scaricare

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Da oggi – lunedì 15 marzo – anche la Sicilia (e quindi Messina) cambia colore e da zona gialla, torna a essere in zona arancione fino al 6 aprile. Dal 3 al 5 aprile, per le Feste di Pasqua, tutta l’Italia sarà in zona rossa. Occorre quindi scaricare il modulo dell’autocertificazione (in PDF). Ma vediamo quando serve.

In zona rossa l’autocertificazione servirà per tutti gli spostamenti. In zona arancione, servirà invece per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità fuori dal Comune.

Il modulo dell’autocertificazione

In zona arancione sono consentiti gli spostamenti, dalle 05.00 alle 22.00, ma solo all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comune, nonché dalle 22.00 alle 05.00, anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

Inoltre, ai sensi del Dpcm del 2 marzo 2021, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento in zona arancione anche mediante autocertificazione. Per scaricare l’autocertificazione in PDF basta andare a questo link.

Le misure anti-covid in zona arancione: le regole per gli spostamenti

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

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