Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha disposto diverse modifiche all’ordinanza in vigore da oggi, lunedì 18 gennaio 2021, e posticipato la chiusura di alcune attività a mercoledì 20 gennaio 2021. Novità, quindi, per parrucchieri, mercati e ditte edili. Facciamo un po’ d’ordine e vediamo cosa si può fare e cosa no nella Messina zona rossa (in stile De Luca).
Lo scorso 16 gennaio 2021 il Primo Cittadino ha presentato la sua nuova ordinanza contenente misure più restrittive rispetto a quelle già previste dal provvedimento firmato dal presidente della Regione Nello Musumeci per la Sicilia e dal Dpcm Conte del 14 gennaio 2021. L’ordinanza De Luca per Messina entra in vigore oggi, lunedì 18 gennaio, e sarà valida fino al 29 gennaio 2021. Alla capacità dell’ordinanza di contenere il contagio del coronavirus in città, il Sindaco ha legato (in parte) la possibile revoca delle proprie dimissioni.
Ma vediamo, per prima cosa, quali modifiche sono state disposte alla nuova ordinanza e quali sono le regole in vigore a Messina a partire da oggi.
Le modifiche all’ordinanza De Luca per Messina
Le modifiche principali alla nuova ordinanza firmata dal sindaco di Messina Cateno De Luca sono le seguenti:
- I mercati Sant’Orsola, Vascone e Muricello, che vendono prodotti alimentari, dovranno chiudere da mercoledì 20 gennaio (e non più da oggi), perché i commercianti hanno richiesto la possibilità di smaltire i prodotti he avevano già acquistato;
- Edicole e tabacchi seguiranno questi orari di apertura e chiusura
- aperti dalle 6.30 alle 18.30;
- Farmacie e parafarmacie seguiranno questo orario diurno
- aperti dalle 8.30 alle 19.30.
- Le attività inerenti i servizi alla persona saranno sospese da mercoledì 20 gennaio 2021. Questo vale anche per quelle elencate nell’allegato 24, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse, che invece restano aperte;
- In deroga alle disposizioni vigenti, si legge nell’ordinanza, viene consentita l’apertura dei saloni di barbieri e parrucchieri per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.
L’ordinanza De Luca del 17 gennaio 2021: le faq
Per chi volesse consultare l’ordinanza De Luca per intero, il testo completo è disponibile a questo link.
Ecco, sotto forma di domande e risposte, alcuni chiarimenti.
Negozi, quali restano aperti nella Messina zona rossa?
Nella Messina zona rossa (così come modificata dall’ordinanza del sindaco Cateno De Luca) restano aperti solo i seguenti negozi:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all’interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico.
Quindi, in sostanza: supermercati (e simili), tabacchi, edicole, benzinai, negozi di alimenti per animali, distributori automatici, farmacie e parafarmacie.
Per i servizi di vendita di: prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, autolavaggi per servizi di sanificazione degli abitacoli dei mezzi di trasporto pubblici e privati, è consentita solo la modalità su prenotazione con orario di apertura dalle ore 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato. Le restanti attività richiamate nell’Allegato 23 restano sospese fino al 29 gennaio 2021 e possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio.
Ad esclusione delle modifiche segnalate nel punto precedente, le attività commerciali consentite devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato.
Nei giorni festivi e prefestivi, inoltre, all’interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari e assimilati, tabacchi ed edicole che osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
- Generi alimentari, farmacie e parafarmacie dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- Tabacchi ed edicole dalle ore 6,30 alle ore 18,30.
Quali attività di servizi alla persona restano aperte?
L’ordinanza dice che: «Da mercoledì 20 gennaio 2021 è disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona ivi compresi quelli elencati all’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione. In deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021».
I servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.
Posso andare a correre o fare sport?
È consentito svolgere individualmente attività motoria vicino casa, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consentito svolgere attività sportiva individuale, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce orarie delle 07.00-10.00 e delle 18.00-20.00.
Posso andare al ristorante o al bar?
No, sia per le disposizioni nazionali per la zona rossa che per quelle dell’ordinanza De Luca, bar, ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, e attività analoghe non possono servire al tavolo o al banco. L’ordinanza De Luca ha disposto anche il divieto d’asporto. Resta consentita, invece, la ristorazione con consegna a domicilio (dalle 8.00 alle 24.00).
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali, restano consentiti.
Le scuole sono aperte o chiuse?
A Messina le scuole sono chiuse. L’ordinanza dispone la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari, della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da Covid-19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021. Nel frattempo si proseguirà con la didattica a distanza (DAD) o con la DID.
Posso andare dal meccanico?
Le attività di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e reperibilità.
L’edilizia privata può continuare a lavorare?
Da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario.
Sto facendo riabilitazione, posso continuare a seguire le mie sedute?
Sì, è consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.
Posso andare a Villa Mazzini?
No, le ville comunali, così come i giardini e i cimiteri, sono chiuse.
Quali sono le regole per gli spostamenti?
In linea generale, l’ordinanza De Luca dispone il divieto di circolazione sul territorio comunale, così come il vieta di entrare o uscire dal Comune. Sono fatte salve le ormai consuete eccezioni delle comprovate esigenze di salute, necessità, lavoro ed urgenza. Resta consentito, inoltre, uscire per comprare generi alimentari e beni di prima necessità.
Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
Inoltre, «Fermo restando il divieto, stabilito nell’Ordinanza Presidenziale n. 10 del 16/01/2021, di spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già’ conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità».
I familiari di soggetti diversamente abili sono autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nella misura di un familiare per ogni soggetto da assistere.
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