discorso di fine anno 2020 del presidente della regione siciliana nello musumeci

Sicilia zona rossa: l’ordinanza Musumeci punto per punto

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Pubblicato il testo ufficiale dell’ordinanza Musumeci che stabilisce le misure restrittive che verranno applicate in Sicilia fino al 31 gennaio. L’ordinanza avrà efficacia dal 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso. «Si tratta di una decisione sofferta e a lungo meditata» ha dichiarato Nello Musumeci durante la conferenza stampa di questa mattina, durante la quale è stata presentata la nuova ordinanza. Ma il Presidente della Regione Siciliana è stato chiaro: se non ci saranno i risultati sperati, «adotteremo ulteriori misure di restrizione e prorogheremo la zona rossa in Sicilia».

Sicilia zona rossa: l’ordinanza Musumeci

Articolo 1 (Istituzione della zona rossa)

1. Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 2 (Mobilità regionale e comunale)

l. Divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.

2 Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale in cui il soggetto si trovi, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.

3. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio regionale e comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Inoltre, sono autorizzati gli spostamenti per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente Ordinanza. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

4. Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, essendo consentita esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con la presente Ordinanza.

Articolo 3 (Attività produttive, industriali e commerciali)

1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione perle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali), purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettere ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato.

2. Sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle di cui all’allegato 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

3. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

4. Per quanto non espressamente disciplinato, con riferimento alle misure di contenimento del contagio per le attività produttive, industriali e commerciali, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

Articolo 4 (Servizi di ristorazione)

1. Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto e fino alle ore 18, sempre solo per l’asporto, per la ristorazione con attività prevalente indentificata con i codici Ateco 56.3 e 47.25, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande siti nelle aree di servizio o rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, interporti e stazioni ferroviarie, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.

Articolo 5 (Attività didattica)

1. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e le ulteriori disposizioni vigenti per la frequenza di presenza dei corsi di formazione specifica in medicina generale, delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le ulteriori eventuali attività, didattiche o curriculari, individuate dalle Università, sentito il Coordinamento dei rettori delle università siciliane.

Articolo 6 (Ulteriori attività)

1. Per ogni ulteriore attività e per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza trovano integrale applicazione le misure contenitive di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 7 (Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione)

1. I soggetti che, per le ragioni consentite, (fanno ingresso nel territorio regionale, ndr)sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata. Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro. Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:

– gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;

– gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;

– gli equipaggi dei mezzi di trasporto;

– in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.

2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:

a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;

b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’ Asp territorialmente competente;

c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’ Asp di pertinenza.

3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.

Art. 8 (Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)

1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:

1) a comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale;

2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

2. I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’ Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Art. 9 (Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta)

1. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ai sensi dei rispettivi Accordi Integrativi Regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali nn. 1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le Asp del Ssr, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che tali attività siano svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate e in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 2 let. g) dell’ Accordo integrativo predetto.

2. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli Accordi integrativi citati, dispongono: a) per i soggetti con esito positivo del test per il Covid-19, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale; b) per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale.

3. I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’ Asp territorialmente competente, con le modalità di comunicazione che le medesime Aziende avranno cura di fornire ai medici interessati.

Articolo 10 (Abrogazione Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana)

1. Le precedenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana sono integralmente abrogate e sostituite dalla presente.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza, con efficacia dal 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei. Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo delloStato entro il termine di giorni centoventi.

Il testo dell’ordinanza Musumeci è consultabile anche a questo link.

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  1. Una Sicilia straordinariamente bella da un punto di vista geografico e climatico ma straordinariamente martoriata invece sotto l’aspetto economico e lavorativo è stata resa ancora più vulnerabile. I ragazzi scapperanno sempre di più e più velocemente e chi rimarrà dovrà fare i conti con una realtà criminale e feroce (economicamente scrivendo). Siamo alla mercé di pochi che decidono in nome e per conto di tutti; d’altra parte noi Siculi siamo sempre storicamente stati sottomessi ad un popolo piuttosto che ad un altro (Normanni, Greci, Romani….) e non abbiamo mai imparato nulla se non a farci sottomettere ancora; poveri noi.

  2. L’articolo 2 dice che e’ consentito il transito in entrata e in uscita necessaria per la cura e l’allevamento ,nonché per le attività imprenditoriali non differibili connesse al ciclo biologico delle piante.La mia domanda è questa io che non sono un imprenditore e ho un uliveto che è una vigna che in questo periodo ha bisogno della potatura e un orto che coltivo e ha bisogno di essere curato quasi giornalmente che faccio abbandono tutto.Non mi sembra una cosa giusta visto che se vado in campagna non ci vado con una squadra di calcio dietro ma da solo.Io credo che in Sicilia come in molte altre regioni ci sono tantissime persone nelle mie stesse condizioni,sarebbe giusto autorizzare lo spostamento in campagna anche.se.non si è imprenditore.Grazie

  3. Bell’articolo, completo in tutte le parti. Bravi!

  4. A me sembra assurdo il divieto di raggiungere le seconde case. Andare nelle seconde case riduce i contatti in città e favorisce la salute mentale.
    Altro divieto assurdo è quello della ginnastica di gruppo all’aperto con adeguato distanziamento. Anche questa attività serve alla salute fisica e mentale.

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