Messina. Sabato e domenica in vigore l’ordinanza Musumeci: cosa cambia

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È ufficiale: da domani (e fino a domenica 31) a Messina entreranno in vigore le misure disposte dall’ordinanza Musumeci per la zona rossa. Riaprono quindi parrucchieri e barbieri, ma anche librerie, negozi di prodotti per l’igiene della casa e della persona e altre attività rimaste chiuse negli ultimi dieci giorni per effetto del provvedimento del sindaco De Luca.

Dopo aver ipotizzato una proroga della sua ordinanza per la zona “ultra rossa”, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha fatto un passo indietro e annunciato che a partire dalle 24.00 di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, le misure da lui varate per la città non saranno più vigore. Cosa cambia quindi, a partire da domani?

Innanzitutto, facciamo ordine. Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021 si seguiranno le regole disposte dall’ordinanza Musumeci per la zona rossa. Nelle prossime ore il Governo dovrebbe ridefinire la classificazione delle regioni nelle diverse fasce di rischio e, stando a quanto ipotizzato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, la Sicilia dovrebbe passare dalla zona rossa alla zona arancione.

In attesa in una decisione in tal senso, vediamo cosa cambia a Messina a partire da domani.

Spostamenti

Su questo fronte non cambia niente. Rimane il divieto di circolazione sia all’interno del territorio comunale, che verso o dall’esterno. Restano salve le eccezioni delle comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità ed urgenza.

Bar e ristoranti

Le attività di ristorazione restano sospese (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). È comunque possibile la ristorazione con consegna a domicilio. Ritorna consentita, «fino alle 22.00, la ristorazione con asporto e fino alle ore 18.00, sempre solo per l’asporto, la ristorazione con attività prevalente indentificata con i codici Ateco 56.3 e 47.25, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze». Quindi, in sostanza, le attività con cucina potranno fare asporto fino alle 22.00, quelle senza fino alle 18.00.

Negozi, parrucchieri e barbieri: chi riapre

Riaprono le attività dei servizi alla persona contenute nell’allegato 24, quindi parrucchieri e barbieri, ma anche lavanderie e tintorie (i servizi di pompe funebri e attività connesse non erano stati chiusi). Riaprono (o restano aperti) anche i negozi e le attività dell’allegato 23, ovvero quelle elencate più in basso:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale;
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Per completezza, il comma 1 dell‘articolo dell’ordinanza Musumeci in merito alle attività commerciali: «Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali), purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettere ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato». Restano chiusi i centri commerciali (ma al loro interno sono aperti tabacchi, farmacie, alimentari).

Per maggiori informazioni, qui sono disponibili gli allegati 23 e 24.

A questo link è disponibile l’ordinanza Musumeci per la Sicilia zona rossa.

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