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Messina Patrimonio Spa, il TAR di Catania accoglie il ricorso contro la liquidazione della Società

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Il TAR di Catania accoglie il ricorso della Messina Patrimonio Spa contro la messa in liquidazione della Società stessa da parte del Consiglio Comunale. A commentare il presidente Roberto Cicala: «Si esprime soddisfazione per la definizione giudiziale della vicenda che dimostra ancora una volta la correttezza dell’azione amministrativa portata avanti dalla Giunta De Luca ed avversata da una parte del Consiglio Comunale, che oggi non può che riconoscere la strumentalità della deliberazione e la sua assoluta infondatezza».

Di cosa stiamo parlando? La Patrimonio Spa è una società in house providing, a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Messina, fondata nel luglio 2019 per volontà della Giunta De Luca e con l’okay del Consiglio Comunale. Compito dell’Azienda è quello di occuparsi della gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell’Ente. A dicembre 2021, l’Aula ha messo in liquidazione la Società attraverso la votazione della delibera di revisione periodica delle partecipate comunali. L’11 febbraio, la Patrimonio Spa ha fatto ricorso, ha impugnato gli atti e ne ha chiesto l’annullamento al TAR, previa sospensione degli effetti, per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, co. 2 lett. b) d.lgs. n. 175/2016. Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione».

Con quali motivazioni il Consiglio Comunale ha messo in liquidazione la Patrimonio Spa? Secondo l’Aula, sussisterebbero i presupposti per la messa in liquidazione sulla base dell’art.20 del d.lgs. n. 175/2016 che disciplina le Società Partecipate. In particolare l’articolo 20 riguarda il numero di dipendenti: le società pubbliche devono avere dipendenti e non possono avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il Comune replica che la Patrimonio Spa avrebbe in realtà svolto la propria attività fruendo di personale distaccato (da conteggiare ai fini dell’articolo 20).

Il Tar di Catania si è pronunciato in favore della Patrimonio Spa e ha deciso di accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione. Perché? Perché dalla documentazione disponibile, la Società risulta aver avuto «in carica “personale in servizio in regime di distacco fino al 30 giugno 2021, cinque dipendenti comunali e quattro dipendenti della spa Messinaservizi bene comune, per complessive nove unità”; al momento dell’adozione della deliberazione in contestazione “risultano distaccate due unità del Comune e quattro unità della Messinaservizi Bene comune”, con costo del personale in questione a carico della Società Patrimonio che rimborsa al Comune di Messina gli oneri retributivi e previdenziali corrisposti ai dipendenti». Quindi, in poche parole, la Partecipata ha dipendenti che svolgono attività al suo interno e non può essere messa in liquidazione sulla base dell’articolo 20.

In sintesi, la sentenza del Tribunale Amministrativo ha accolto i motivi proposti dal legale della società, Avv. Santi Delia, per l’accertato difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto errate le motivazioni adottate dal Consiglio comunale in merito alla pretesa assenza di personale dipendente. Di contro, ha però respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Messina, ritenendola infondata. In ogni caso, il TAR di Catania ha accolto il ricorso della Patrimonio Spa.

La sentenza è disponibile a questo link.

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