Messina, il bando “Mamme di giorno”: quello che scrive (davvero) il Ministero dell’Istruzione

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A inizio febbraio, il Comune di Messina – in sinergia con la Messina Social City – aveva pubblicato un bando per sviluppare un progetto di asilo nido in casa: “Mamme di giorno”, che prende spunto dal percorso tedesco “Tagesmutter“; i bimbi quindi vengono accuditi da mamme, che abbiano seguito un percorso formativo specifico, di tipo pedagogico o socio-educativo.

Il 4 febbraio, sull’iniziativa era intervenuta anche la sezione provinciale di Messina dell’APEI – Associazione Pedagogisti Educatori Italiani che aveva inviato una nota ai soggetti interessati chiedendo che le figure professionali venissero esplicitate nell’avviso pubblico. Adesso, circola la notizia di un possibile stop al progetto rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi da parte del Miur (Ministero dell’Istruzione) che risponda all’APEI, ma la nota ministeriale (che trovate più giù) non parla di stop, ma «fornisce alcune informazioni e chiarimenti».

Prima di andare al decreto ministeriale relativo alle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”, che non esclude progetti come quello di “Mamme di giorno” è necessario specificare che il bando promosso dal Comune di Messina richiedeva tra i requisiti, quelli che oggi sono oggetto in questione: un percorso formativo specifico di tipo pedagogico o socio-educativo e/o aver realizzato un’esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi o titolo di laurea in Scienze dell’Educazione ed equipollenti. Ma andiamo alle linee guida ministeriali.

Le linee pedagogiche del Ministero

«Le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, predisposte dalla Commissione nazionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, art. 10, c. 4, offrono – si legge nel documento – un contributo alla realizzazione sull’intero territorio nazionale degli obiettivi espressi nel decreto stesso. Il documento delinea una cornice culturale, pedagogica e istituzionale in cui si colloca il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni, per favorirne lo sviluppo e il consolidamento e innescare processi che incidano positivamente sugli attuali assetti istituzionali. Il testo non ha carattere ordinamentale e si inserisce nella normativa vigente, che è caratterizzata dalla coesistenza di competenze statali, regionali e locali».

In sostanza, il Ministero dell’Istruzione snocciola una serie di iniziative e progetti propedeutici allo sviluppo e al coinvolgimento dei più piccoli, con servizi educativi e scuole dell’infanzia, definiti all’art. 2 del decreto legislativo 65/2017. I servizi educativi e le scuole dell’infanzia costituiscono il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e riguardano servizi di comunità, in cui vi è la presenza di più bambini.

Mamme di giorno Messina

Esistono numerose tipologie di servizi per l’infanzia che, nel quadro di un’ampia diversificazione organizzativa e di funzionamento, offrono differenti modalità di esperienze ai bambini e intendono rispondere anche a esigenze dei genitori diverse sul piano organizzativo o per sensibilità culturali.

I servizi integrativi consistono in:

  • spazi gioco, che accolgono bambini nel secondo e terzo anno di vita per un tempo ridotto nella
    giornata e nella settimana offrendo loro occasioni di socialità con altri bambini, di gioco e di
    apprendimento;
  • centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primissimi mesi di vita insieme a un
    familiare, proponendo ai bambini momenti di socialità e apprendimento e agli adulti che li accompagnano possibilità di incontro e confronto sui temi dell’educazione e della genitorialità;
  • servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti (nidi in famiglia, nidi famiglia, Tagesmutter, tate, ecc.), nei quali uno o più educatori accolgono in modo continuativo con diverse modalità di fruizione un gruppo ridotto di bambini tra i 3 e i 36 mesi in un ambiente
    domestico adeguato alla presenza, alla cura e all’educazione di bambini piccoli.

Quest’ultimo servizio educativo, quello proposto dal bando “Mamme di giorno” non viene quindi escluso dal decreto ministeriale, ma anzi sostenuto, con le dovute figure professionali, richieste anche nel bando “Mamme di giorno”. La stessa nota firmata da Fabrizio Manca non determina uno stop del progetto, ma – come abbiamo detto prima – fornisce dei chiarimenti:

«Al fine di delineare le caratteristiche che delineano la qualità dell’offerta, il Ministero dell’Istruzione, con decreto del 22 novembre 2021, n. 334, ha adottato le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”, c, con decreto 24 febbraio 2022, n. 43, gli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia”, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di assicurare la necessaria continuità educativa.

Tra gli elementi qualificanti dell’offerta educativa, entrambi i documenti ribadiscono la formazione universitaria specifica del personale (L. 19 con i requisiti di cui al D.M. 378/2018 o LM85 bis con corso di specializzazione), la formazione continua in servizio, l’intenzionalità educativa e la presenza di un progetto educativo (curricolo) in continuità orizzontale, con la famiglia e il territorio e verticale, con i percorsi di educazione precedenti e successivi, l’accurata progettazione e gestione di spazi, tempi, materiali, proposte, modalità organizzative.

Le precisazioni sopra riportate mirano a fornire a codesto Comune alcuni riferimenti normativi e pedagogici utili qualora intendesse in futuro allineare l’attività di “custodia, cura e sorveglianza dei bambini in età da nido” di cui all’avviso pubblico “NIDO FAMIGLIA – Mamme di giorno” alle caratteristiche che un “servizio educativo in contesto domiciliare” deve necessariamente possedere. Tale allineamento si renderebbe indispensabile, in particolare, qualora il Comune in futuro intendesse finanziare o cofinanziare l’iniziativa attraverso le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. 65/2017».

 

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