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Le mascherine FFP2 dovranno essere vendute a 75 centesimi: l’accordo con le farmacie

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A comunicarlo è proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scorso 3 gennaio, è stato raggiunto un accordo sul prezzo delle mascherine FFP2, dispositivi di protezione dal contagio da Covid. La Struttura Commissariale, d’intesa con il Ministero della Salute, ha infatti stabilito insieme alle Associazioni di categoria (FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite) che le mascherine FFP2 dovranno essere vendute in farmacia a 75 centesimi per unità.

L’accordo quindi sul prezzo delle mascherine FFP2 non riguarderà altri rivenditori come supermercati o siti dedicati alla vendita online. «L’accordo – si legge nella nota – sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria».

Le mascherine FFP2

Abbiamo imparato a usarle durante la prima fase di emergenza sanitaria del 2020 e adesso, possiamo dirlo, le mascherine FFP2 fanno parte della nostra abitudine e non possiamo uscire senza.

Con le nuove misure entrate in vigore, infatti, questo tipo di dispositivo è obbligatorio in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore per determinate categorie, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

«Le mascherine chirurgiche, – risponde il Governo – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2, devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso».

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