A partire da domani, venerdì 15 ottobre, per tutti i dipendenti pubblici e i lavoratori privati sarà obbligatorio avere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, come stabilito con decreto-legge dal Governo Draghi. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le nuove regole, quali sono le sanzioni, chi deve controllare e fino a quando sarà in vigore la misura.
Se fino ad oggi il green pass – ottenuto tramite vaccino, guarigione dal covid-19 o tampone negativo – è stato obbligatorio per accedere a mezzi di trasporto come aerei e treni interregionali, o per andare al cinema o al museo, da domani sarà necessario avere la certificazione verde anche per accedere al luogo di lavoro.
Green pass obbligatorio al lavoro: cosa cambia dal 15 ottobre 2021
A partire da domani, tutti i lavoratori pubblici e privati dovranno esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro.
Più nello specifico:
- Il green pass è obbligatorio nel settore pubblico per i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni, per il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre, l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- La certificazione verde è obbligatoria, inoltre, per i lavoratori privati di qualunque categoria, che siano lavoratori autonomi, partite Iva, colf e badanti, idraulici, e così via.
- L’obbligo di possedere il green pass riguarda il personale amministrativo e i magistrati che, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Quali sanzioni rischia chi non ha il green pass
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una multa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Quali sanzioni per il datore di lavoro che non effettua le verifiche?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Chi verifica e come
La verifica del green pass spetta ai datori di lavoro. Il Governo Draghi ha emanato un nuovo decreto lo scorso 12 ottobre per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Di seguito alcune schede informative consultabili sul sito del Governo.
Chi è esente dall’obbligo del green pass
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
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