Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, come detto più volte, ha suddiviso il Paese in tre zone cromatiche: rosso, arancione e giallo. La Sicilia è stata inizialmente in fascia di rischio arancione, e dal 29 novembre è diventata zona gialla. Ecco le Faq (Frequently Asked Questions) – le domande frequenti – e le risposte stilate dal Governo che spiegano quali sono le regole da seguire.
Ogni colore indica quindi restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata.
Ma quali sono esattamente le regole e disposizioni da seguire per continuare a mantenere le misure anti-contagio Covid-19? Tutto quello che c’è da sapere sulla Sicilia in zona gialla durante la pandemia coronavirus.
Sicilia in zona gialla: quali sono le regole? Le Faq del Governo
Posso fermarmi al bar?
Uno dei cambiamenti più importanti che riguarda la Sicilia e quindi il suo essere in zona gialla riguarda la riapertura di bar e ristoranti con servizio al tavolo.
- I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Non sono consentiti:
- gli assembramenti
- il consumo in prossimità dei locali
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
Gli autogrill e gli esercizi siti in strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza, negli ospedali e negli aeroporti, possono restare aperti oltre le ore 18 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Gli esercizi commerciali che regole devono seguire? Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di:
- farmacie
- parafarmacie
- presidi sanitari
- punti vendita di generi alimentari
- tabacchi
- edicole
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio quindi
- mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale
- pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura
- garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come:
- l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori
- l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali
- l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite
Posso andare in Chiesa?
Per quanto riguarda gli eventi, le cerimonie e le riunioni, quali sono le regole da rispettare in Sicilia zona gialla?
- riunioni di condominio preferibilmente in modalità a distanza
- le fiere e i mercatini di Natale sono vietati
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
- le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
- servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso.
- consentite le tumulazioni e le sepolture, rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento
- le trasmissioni televisive possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)
- non sono sospese le prove concorsuali pubbliche e private preselettive orali. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo
Posso fare sport in zona gialla?
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese. Vietate anche tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale , fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Gli sport consentiti in zona gialla:
- attività venatoria
- pesca dilettantistica
- attività motoria all’aperto
- attività sportiva di base all’aperto all’interno di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Se la Sicilia è in zona gialla posso andare al Municipio?
Sì, limitando la presenza fisica negli uffici, privilegiando le modalità telematiche e gli appuntamenti telefonici. Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.
Posso spostarmi da un Comune all’altro?
- Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
- In caso di separazioni o divorzi, il genitore può spostarsi per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
- È possibile ma fortemente sconsigliato accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
- Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute, ma è fortemente consigliato il colloquio a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
- Divieto assoluto di uscire per chi è sottoposto a misure di quarantena o isolamento. È consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
- I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
- È consentito fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita, purché entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla.
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrare nel proprio Comune.
- Si può raggiungere la seconda casa se, come la prima, si trova in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- È consentito utilizzare l’automobile con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
Che attività possono essere svolte all’Università?
- attività formative e curriculari relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori
- le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
- le sessioni d’esame e le sedute di laurea possono essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.
Devo indossare la mascherina anche se la Sicilia è in zona gialla?
Anche in Sicilia zona gialla, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente)
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
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