Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito altre quattro nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta dei Comuni di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli e Palma di Montechiaro. Le restrizioni anti-covid saranno in vigore a partire da oggi, martedì 16, e fino al 30 marzo 2021. Disposta anche, da domani, la chiusura delle scuole a Biancavilla, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm del 2 marzo 2021.
Aumenta il numero delle zone rosse in Sicilia. Dopo l’entrata in vigore delle restrizioni per i comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde (Palermo); Montedoro (Caltanissetta); Portopaolo di Capo Passero (Siracusa); Raffadali (Agrigento); diventano zona rossa anche Caltanissetta, Palma di Montechiaro (Agrigento), Caltavuturo (Palermo) e Scicli (Ragusa). La decisione è stata presa dal governatore Nello Musumeci e dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, in ragione dell’aumento dei contagi nei comuni interessati, delle relazioni fornite dalle ASP e delle richieste dei sindaci.
Scuole chiuse, inoltre, per il Comune di Biancavilla (Catania), in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm Draghi del 2 marzo 2021, che prevede tale misura nei territori in cui siano stati superati i 250 casi positivi al coronavirus su 100mila abitanti. Il provvedimento, in questo caso, sarà in vigore dal 17 al 20 marzo 2021.
Zone rosse in Sicilia: le restrizioni in vigore
In aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, nei territori dei Comuni di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli e Palma di Montechiaro, dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:
- divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
- divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
- sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
- sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
- chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
- rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro;
- chiusura di tutte le attività commerciali – ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie – la domenica e i giorni festivi. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
(950)