Trasferire automaticamente il cognome del padre è un atto discriminatorio e lesivo dell’identità dei figli, a cui verrà dato il doppio cognome dei genitori. Lo ha deciso la Corte Costituzionale nel giudicare le questioni di legittimità sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.
«La Corte – si legge in un comunicato stampa – si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
Doppio cognome ai figli: come siamo arrivati alla sentenza della Corte Costituzionale
La sentenza, con le opportune motivazioni, sarà depositata nelle prossime settimane, ma cosa cambierà adesso per chi vorrà assegnare il cognome della madre o di entrambi i genitori coniugati (doppio cognome) ai propri figli, che siano nati dentro, fuori da un matrimonio oppure sono stati adottati?
Prima di tutto una premessa. Questa vicenda è arrivata alla Consulta dopo che la Corte d’Appello di Potenza ha inviato alla Suprema corte la questione di legittimità costituzionale. A sollevarla una coppia lucana che non aveva potuto dare il cognome della madre al terzo figlio, in conformità con i primi due figli, i quali, nati prima del matrimonio, portano il cognome materno.
I due genitori si sono visti rigettata la richiesta dal Comune di Lagonegro – che ha mantenuto il cognome paterno – e il ricorso presentato in tribunale è stato ritenuto inammissibile, salvo poi ricorrere in appello, dove hanno avuto successo ottenendo la trasmissione del caso alla Corte Costituzionale.
Addio cognome paterno e scelta condivisa dai genitori: cosa cambia adesso
Ecco come funzionerà d’ora in avanti: «Nel solco – spiegano i giudici della Corte Costituzionale – del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due».
«In mancanza – continuano – di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi». Da oggi, per parola della Corte Costituzionale, il doppio cognome sostituirà il patronimico ai figli, che non sarà più attribuito direttamente.
Non è ancora chiaro in che modo la sentenza sarà applicabile e si tradurrà in termini burocratici, infatti, si legge: «È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione». La Corte Costituzionale si era già espressa nel 2016 contro l’automatismo del cognome del padre ai figli presente nell’art. 262 del codice civile, ma senza sollecitare l’intervento del legislatore.
Qui il comunicato della Corte Costituzionale.
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