Nuovi dirigenti, Santalco scrive al Ministero

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Sull’ormai nota polemica scoppiata dopo la nomina dei due nuovi dirigenti comunali regolata da un bando su cui avevano manifestato diverse perplessità consiglieri, sindacati e associazioni, interviene nuovamente Giuseppe Santalco, tra i primi a parlare di irregolarità del provvedimento. Il capogruppo di Felice per Messina, si rivolge direttamente al Ministero degli Interni esortandolo ad avviare un’azione ispettiva.

Questi i punti su cui il consigliere chiede di far luce:

1) Mancanza di trasparenza e congruità dei verbali:

  1. a) In particolare il verbale n° 2 del 18/12/2015 per l’individuazione del Dirigente all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco non motiva l’esclusione dei 17 curricula che erano stati ammessi alla valutazione comparativa.

La stessa cosa avviene nel verbale n° 2 del 18/12/2015 relativamente alla procedura per l’individuazione del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali.

  1. b) Nei verbali n° 1 del 16/12/2015 per entrambe le 2 figure dirigenziali, dopo l’esclusione dei curricula privi dei requisiti previsti, si inseriscono, una volta conosciuti i nomi degli ammessi alla selezione, 3 nuovi criteri per l’esame comparato dei curricula e per l’individuazione dei candidati ammessi a colloquio, segnatamente:

I predetti requisiti, oltre a non essere coerenti con il criterio di valutazione indicato all’art. 8 lett. b) del bando, hanno carattere palesemente aggiuntivo con conseguente violazione:

  • della lex specialis costituita dal bando di concorso;
  • del principio ineludibile della “par condicio” tra tutti i candidati, in quanto il loro inserimento è avvenuto ex post una volta conosciuti i profili curricurali dei partecipanti ammessi alla preselezione;
  • del principio della predeterminazione da parte della Commissione dei criteri generali di valutazione, al fine di garantire l’omogeneità di trattamento tra tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, il requisito aggiuntivo n. 2 “esperienza di quadro intermedio in atto”, oltre a coincidere con una delle caratteristiche poi rivelatasi posseduta da uno dei vincitori, ha determinato una preclusione a priori nei confronti del personale interno al Comune di Messina, tenuto conto che “in atto” nell’Ente non esistono posizioni di “quadro intermedio”, rendendo, nel contempo, non suscettibili di utile valutazione le esperienze pregresse di incarico di “posizione organizzativa” eventualmente maturate dai candidati in altri enti o organismi;

  1. c) L’art. 8 punto b) parla di valorizzazione delle esperienze nei settori di afferenza del presente Bando.

Sembra strano, pertanto, che la selezione finale preveda nelle due tipologie di Dirigenti gli stessi candidati: Carrara, Manciola, Zaccone; facendo con ciò far venir meno il principio della tipicità delle esperienze maturate nei settori afferenti il Bando.

  1. d) Entrambi i verbali non individuano i vincitori, né una graduatoria, ma demandano la scelta alla valutazione del Sindaco, il quale assume una veste gestionale nel formalizzare la nomina dei vincitori del Bando che potrebbe far trasparire una certa contiguità/affinità con la compagine amministrativa politica del Sindaco.
  2. e) Entrambi i verbali individuano i candidati da sottoporre alle valutazioni del Sindaco solo basandosi su fatti di natura personale “peculiare versatilità della loro preparazione”, e “forte personalità dimostrata”. Inserendo, quindi, elementi di valutazione ultronei e non pertinenti.
  3. f) Fra l’altro il verbale della Commissione non individua in base ad una griglia di punteggio una graduatoria dei vincitori della selezione, ma si limita per la posizione di Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali ad una mera elencazione: 1. Dott.ssa Manciola; 2. Dott.Munnia; 3. Dott. Santoro; 4. Dott. Zaccone.

Pertanto solo con il Decreto del Sindaco n° 71 del 24.12.2015 viene individuato il Dott. Zaccone come candidato idoneo al conferimento dell’incarico Dirigenziale del predetto Dipartimento; tant’è che lo stesso decreto recita: ”Visto il verbale del 21.12.2015 redatto dalla Commissione interna,…..dal quale si rilevano i nominativi dei candidati da sottoporre alla valutazione del Sig. Sindaco….”.

Appare, pertanto, evidente che la scelta del Dott. Zaccone è esclusiva  del Sig. Sindaco che lo ha scelto in base ai colloqui effettuati il 21 dicembre 2015 dalla Commissione di cui lui non faceva parte e che, nel contempo, non aveva individuato il Dott. Zaccone come primo in graduatoria, bensì quarto.

Tuttavia anche se sussiste la previsione che gli incarichi dirigenziali possono essere anche fiduciari, la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, n.192 del 30 aprile 2015, ha definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo in favore dell’inapplicabilità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato c.d. intuitu personae negli enti locali.

Argomenta inoltre il T.A.R. “la scelta “intuitu personae”, motivata con l’esigenza di un rapporto di fiducia tipico del profilo dirigenziale, risulterebbe preordinata non già alla scelta del Dirigente migliore bensì a quello “maggiormente affine” all’indirizzo politico dell’Amministrazione …..omissis….. con grave pregiudizio per lo stesso principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa sancita dal Codice sul Pubblico Impiego (artt.13 e seg.) e dallo stesso TUEL (art.107) principio ritenuto – anche di recente – espressione del buon andamento (Corte Costituzionale sentenza 3 maggio 2013, n.81) e che non avrebbe alcun significato ove la scelta del Dirigente fosse a monte “intuitu personae”.

2)Valutare se sussiste violazione del Regolamento degli Uffici e Servizi in quanto la Presidenza della Commissione doveva essere assunta dal Dott. Le Donne non come Segretario, ma come Direttore Generale, ricoprendo lo stesso entrambe le funzioni.

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