Elezioni comunali 2013

Ecco perché il Tar ha respinto il ricorso elettorale

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Elezioni comunali 2013Perché il Tar ha respinto il ricorso di Alessia Currò, Giovanna Venuti e Giovanni Cocivera difesi dall’avvocato Silvano Martella? Nel pomeriggio è stata resa nota la sentenza emessa dal Consiglio con presidente Biagio Campanella, consigliere Maria Stella Boscarino e consigliere estensore Dauno Trebastoni. I ricorrenti avevano impugnato il verbale con cui è stato proclamato eletto Renato Accorinti. “Il Collegio – si legge – ritiene di dover dichiarare inammissibili, per difetto d’interesse, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti nella parte in cui i ricorrenti agiscono nella veste di candidati (non eletti) al Consiglio comunale. Il collegio osserva che nella veste di candidati i ricorrenti non hanno interesse processualmente rilevante ad agire, considerato che con il ricorso vengono fatte valere solo censure che ove accolte non porterebbero alla loro elezione a consiglieri ma solo all’annullamento della proclamazione del sindaco Accorinti e alla proclamazione al primo turno dell’altro candidato a sindaco avvocato Calabrò. Dall’accoglimento del ricorso i ricorrenti non riceverebbero nessun concreto vantaggio perché resterebbero comunque non eletti al Consiglio comunale” senza alcun riflesso neppure sui voti di lista”. Per la ricorrente Venuti si legge che “Il controinteressato ha eccepito l’inidoneità della tessera elettorale in generale, a dimostrare la legittimazione attiva, ritenendo il certificato non sostituibile”. Per i giudici amministrativi la circostanza di essere stato candidato alle elezioni non reca anche con sé la prova di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune all’elezione degli organi del quale si è partecipato. La Venuti ha depositato da subito, fin dall’originario deposito del ricorso, copia della tessera elettorale e della carta d’identità mentre tutti e tre i ricorrenti hanno poi depositato, il 14 novembre corso, i certificati della loro iscrizione nelle liste elettorali. Nel merito i Giudici segnalano che sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per genericità delle censure.
Sulla richiesta di controllo dei voti nelle sezioni il Collegio evidenzia che per nessuna delle sezioni individuate i ricorrenti precisano quali dovrebbero essere i risultati corretti, né offrono un principio di prova a supporto di una diversa ricostruzione. Dunque i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare dove sia effettivamente derivata un’alterazione del risultato elettorale.
Infine i giudici sottolineano che devono essere estromessi dal giudizio l’Ufficio elettorale centrale e la commissione elettorale perché nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo parte necessaria è il Comune e non l’amministrazione statale. @Acaffo

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