Sicilia zona arancione: l’ordinanza Musumeci punto per punto

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A partire da domani, lunedì 1 febbraio, la Sicilia sarà zona arancione. Arriva puntuale, quindi, la nuova ordinanza Musumeci, in vigore fino a lunedì 15 febbraio compreso. «Avevamo ragione, le due settimane di zona rossa ci consentono di poter finalmente di passare alla zona arancione perchè si è dimezzato il numero dei contagi e si è ridotto il numero delle perdite umane – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. È chiaro che la zona arancione non è il massimo, noi puntiamo alla zona gialla e alla fine a quella bianca. Dipende dalla responsabilità di ciascuno e di tutti».

«Speriamo  – continua Musumeci – che nel mese di aprile si possa finalmente arrivare ad una riapertura che metta gli operatori economi nelle condizioni di tornare a lavorare e quindi di uscire da questo tunnel dove il buoi sembra aver spento ogni speranza. La speranza va alimentata dalla forza e dai comportamenti di ognuno di noi e sono certo che presto vinceremo anche questa battaglia».

Il provvedimento recepisce la normativa nazionale sulla “zona arancione” all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio e con le seguenti ulteriori misure aggiuntive.

Sicilia zona arancione: l’ordinanza Musumeci

Articolo 1 (Attuazione delle disposizioni di cui al Dpcm 14 gennaio 2021)

1. Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 2 (Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado)

1. Fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Dall’8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

Art. 3 (Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione)

1. I soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata. Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro. Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:

  • gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
  • gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; – gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  • in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.

2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente: a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;

b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;

c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.

3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.

Art. 4 (Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)

1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:

1) a comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale;

2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

2. I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Art. 5 (Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta)

1. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ai sensi dei rispettivi Accordi Integrativi Regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali nn. 1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le Asp del Ssr, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che tali attività siano svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate e in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 2 let. g) dell’Accordo integrativo predetto.

2. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli Accordi integrativi citati, dispongono:

a) per i soggetti con esito positivo del test per il Covid-19, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale;

b) per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale.

3. I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, con le modalità di comunicazione che le medesime Aziende avranno cura di fornire ai medici interessati.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. Per ogni ulteriore attività e per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza trovano integrale applicazione le misure contenitive di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.

2. La presente Ordinanza, con efficacia dall’1 febbraio 2021 fino al 15 febbraio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il documento ufficiale è consultabile cliccando qui.

 

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