Il neo eletto sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la fascia tricolore

Secondo ricorso all’ordinanza De Luca: il TAR non sospende il provvedimento

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Secondo ricorso presentato contro l’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca del 17 gennaio 2021. Nuovamente il TAR di Catania decide di non sospendere il provvedimento e rinvia la trattazione collegiale all’11 febbraio 2021. Questa volta, sotto accusa è la parte del documento che pone dei limiti di orario al ricevimento dei clienti da parte degli studi professionali. Ecco perché il Tribunale Amministrativo Regionale ha detto di no e lasciato (per il momento) intatta l’ordinanza.

Già il 18 gennaio 2021 il sindaco di Messina Cateno De Luca aveva mostrato sui social il pronunciamento del TAR di Catania in merito al ricorso presentato da una ditta della città dello Stretto e riguardante il divieto di asporto. Ieri, a seguito della consueta diretta delle 18.30, il Primo Cittadino ha pubblicato un post analogo. Questa volta il ricorso presentato chiedeva la sospensione della parte dell’ordinanza che impone agli studi professionali di ricevere i clienti solo tra le “8.00 e le 16.00, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti del cliente”.

In particolare, i ricorrenti, si legge nel documento «assumono che tale limitazione abbia determinato una ingiustificata compressione del loro diritto al lavoro e del diritto di difesa dei cittadini. Sostengono inoltre – specifica il TAR – che tale potere sindacale avrebbe potuto essere esercitato legittimamente solo qualora nell’ambito del territorio comunale fosse accertata una situazione di emergenza ulteriore a quella regolamentata con le norme poste a livello nazionale».

A motivare il no alla sospensione della parte “incriminata” dell’ordinanza sono le seguenti ragioni: «Viene consentito il ricevimento della clientela anche oltre le ore 16.00, purché si sia in presenza di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente […]. Appare evidente che il chiesto criterio di urgenza per accedere allo studio professionale imposto dall’Ordinanza adesso impugnata è lo stesso che consente ogni tipo di mobilità in periodo emergenziale, segnatamente nelle zone rosse».

In altri termini, prosegue il pronunciamento: «Il dispositivo del provvedimento contestato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, che in ricorso assume la sussistenza di un limite alle ore 16.00, appare, per un verso, neutro (non impedendo l’accesso allo studio del professionista, chiamato soltanto a regolamentarlo), per un altro, coerente con la particolare sopravvenuta situazione emergenziale del Comune di Messina, riconosciuta “zona rossa”» dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

«Non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare – conclude il pronunciamento –, poiché il provvedimento, per un verso, non preclude l’esercizio del diritto asseritamente violato dai ricorrenti, per un altro, appare supportato da una motivazione relativa a una situazione emergenziale peculiare del Comune di Messina. Consegue il rigetto della domanda di sospensione del provvedimento impugnato».

È fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 febbraio 2021.

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