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Reddito di emergenza: cos’è, a chi spetta e dove presentare domanda

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Il Reddito di Emergenza (Rem) è diventato realtà: la misura è prevista all’interno del Decreto Rilancio insieme ad altri aiuti alle famiglie in difficoltà economica a causa del coronavirus. A breve sarà possibile presentare domanda, su indicazione dell’INPS, ma nell’attesa vediamo con una breve guida a chi spetta, come richiederlo e a quanto ammonta.

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, contiene, proroga e modifica, tra le altre cose, alcune delle misure indirizzate a lavoratori e famiglie dal “Cura Italia”, ampliandole e riadattandole alla realtà attuale. Tra queste figurano il Bonus da 600 euro per le partite IVA e i lavoratori autonomi e il Bonus baby sitter. Il provvedimento, inoltre, introduce il Reddito di Emergenza.

Cos’è il Reddito di emergenza (Rem)

Il Reddito di emergenza (Rem) è un sostegno straordinario indirizzato alle famiglie che si trovano attualmente in difficoltà economiche a causa del coronavirus. Non è cumulabile ad altre indennità contenute nel Decreto Rilancio o nel Cura Italia, né al Reddito di Cittadinanza e tiene conto per l’erogazione del contributo, nel numero dei membri del nucleo familiare, oltre che della loro situazione reddituale e lavorativa.

Le domande per il Rem devono essere presentate entro la fine di giugno 2020 e il beneficio è previsto per due mesi ed è erogato in  due quote.

A chi spetta il Reddito di Emergenza: i requisiti

Il Reddito di Emergenza (Rem) spetta ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • un valore del reddito familiare, nel  mese  di  aprile  2020, inferiore all’ammontare del Rem
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a una soglia di euro 10,000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo  al  primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Se nel nucleo familiare vi è una persona in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza questo limite sale fino a 25.000 euro;
  • un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Chi non può presentare domanda: le incompatibilità

Non possono presentare domanda per il Reddito di Emergenza i nuclei familiari che abbiano al loro interno un beneficiario del Reddito di Cittadinanza o di altre misure di sostegno economico contenute nel decreto “Cura Italia” o nel Decreto Rilancio.

Allo stesso modo, non è possibile presentare domanda se all’interno del nucleo familiare sono presenti persone:

  • che ricevono la pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • che abbiano un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del Rem.

Infine, non hanno diritto al Reddito di Emergenza coloro che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena; né le persone ricoverate in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di un’amministrazione pubblica. Nel caso in cui all’interno del nucleo familiare richiedente rientrasse una persona compresa in quest’ultimo punto, questa non verrà conteggiata tra i membri famiglia ai fini dell’erogazione del beneficio.

A quanto ammonta il Rem

L’ammontare del Reddito di Emergenza varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Può andare da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro. Nel caso in cui uno dei membri della famiglia richiedente sia affetto da disabilità grave o si trovi in condizione di non autosufficienza l’importo può arrivare fino a 840 euro.

I parametri per definire gli importi sono analoghi a quelli utilizzati per il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Emergenza: dove fare domanda

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), che dovrà predisporre il modulo per presentare domanda e dare indicazioni su come fare. Attualmente non sono ancora state date indicazioni precise.

Il Decreto Rilancio, in ogni caso, specifica che si potrà presentare domanda:

  • presso i centri di assistenza fiscale (Caf);
  • presso gli istituti di patronato.

Le domande dovranno essere presentate entro giugno 2020.

 

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