Raccolta differenziata a Messina: il TAR boccia l’ordinanza per i condomini

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Il Tar di Catania boccia alcuni punti dell’ordinanza del sindaco Cateno De Luca che detta le regole per la raccolta differenziata porta a porta a Messina dando così ragione agli amministratori di condominio e ai cittadini, proprietari di case, che avevano presentato ricorso.

A essere dichiarati “immediatamente lesivi” dal Tribunale Amministrativo di Catania sono, in particolare, i punti dell’ordinanza più volte contestati dagli amministratori di condominio rappresentati, tra gli altri, dall’ex consigliere comunale Santi Daniele Zuccarello. Vale a dire:

  • la responsabilità a carico degli amministratori riguardante i conferimenti errati dei rifiuti;
  • il compito di provvedere ai ritiro dei rifiuti conferiti in maniera errata attribuito agli amministratori;
  • l’obbligo da parte dei condomini di collocare i cassonetti per la raccolta differenziata in “aree esclusivamente condominiali” dove deve essere garantito l’accesso agli operatori di MessinaServizi Bene Comune.

Cosa dice il Tar sull’ordinanza riguardante la raccolta differenziata a Messina?

A spiegare, esattamente, quali sono i punti contestati dall’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio) e da un gruppo di cittadini proprietari di case e dichiarati lesivi dal Tar di Catania è stato Santi Daniele Zuccarello.

«Il Tar – spiega in una nota – ha chiarito che la contestazione e la segnalazione degli errati conferimenti dei rifiuti non possono riferirsi all’amministratore del condominio, ma devono riferirsi al condominio, nel senso che l’Amministrazione Comunale è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore del condominio perché egli possa rendere edotti i condomini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all’amministratore del condominio per le inadempienze relative al non corretto conferimento dei rifiuti).

Inoltre, il TAR ha stabilito che non spetta in alcun modo all’amministratore del condominio “il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari” (incombendo tale onere sui condomini, cioè sui titolari del rapporto di servizio).

Infine, il TAR ha precisato che vanno sospese le previsioni contenute nell’impugnata ordinanza sindacale n. 122/2019 del 23 aprile 2019 nella parte in cui dispongono la collocazione dei cassonetti in “aree esclusivamente condominiali” (punto 3) e che “nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso”».

Adesso il Comune dovrà rivedere l’ordinanza adeguandosi alle prescrizioni del TAR. Gli amministratori di condominio di Messina, in ogni caso, si dichiarano disponibili e, anzi, auspicano «un incontro produttivo e chiarificatore tra le parti per trovare “insieme” le soluzioni più adatte ad ottenere un livello di differenziata importante e che porti la città di Messina ad essere tra le più competitive d’Italia».

«Siamo aperti al dialogo – concludono gli amministratori – e attendiamo un segnale dall’Amministrazione senza più giocare al vecchio “scarica barile”».

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