Un «attentato al passato storico-artistico di Messina»: così Nino Principato ha descritto quanto avvenuto di fronte all’ex Banca d’Italia, dove due pali della luce in stile «eclettico post Liberty» degli anni ’30 sono stati rimossi e sostituiti. Per l’esponente del CdA del Teatro Vittorio Emanuele, «i due antichi pali devono tornare al loro posto!». E si rivolge al sindaco Cateno De Luca perché intervenga direttamente presso l’assessorato competente.
A segnalare questa sostituzione con «due anonimi e bruttissimi pali d’acciaio che stonano vistosamente con la facciata dell’edificio», oggi di proprietà dell’Università di Messina, è stato l’ex assessore della Giunta Buzzanca, Pippo Isgrò. Su sua segnalazione, Nino Principato ha condiviso alcune immagini sui social denunciando l’accaduto e chiedendo il ripristino dei vecchi lampioni di valore storico.
Il fatto, secondo Principato, avrebbe anche dei risvolti legali: «Se non è stata richiesta l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali – sottolinea –, tale sconsiderato intervento è da considerare in palese violazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42. In particolare, dell’articolo 10 comma 1: “[…] sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti: allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico […] che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico […] e comma 5: “[…] non sono soggette alla disciplina del presente Titolo (Titolo 1 Parte II) le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (ora elevato a 70 anni a norma della L. 106/2011).”.
«Nel caso dei due lampioni – precisa Nino Principato –, prodotto di fonderia messinese, gli autori non sono più viventi ed essendo stati realizzati negli anni ’30 del Novecento, hanno superato abbondantemente i 70 anni. Ciò determina, anche, che i beni appartenenti ad enti pubblici come il Comune, siano vincolati ope legis, cioè automaticamente (art.4 L. 1089/1939). Si tenga anche conto che l’art. 11 del Decreto Legislativo 2004/42 considera beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela anche “le aree pubbliche”, che l’art.21 comma 1 dispone: “Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero (le Soprintendenze) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali” e che l’”esecuzione di opere di qualunque genere su vie e piazze dei centri storici sono sottoposte ad autorizzazione” (art. 10)».
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