Il neo eletto sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la fascia tricolore

Messina zona rossa. La nuova ordinanza di Cateno De Luca punto per punto

Pubblicato il alle

19' min di lettura

È stata pubblicata la nuova ordinanza di Cateno De Luca, che stabilisce ulteriori restrizioni per la città di Messina rispetto all’ordinanza regionale di Nello Musumeci. La città dello Stretto sarà zona rossa fino al 31 gennaio, così come tutta la Sicilia ma il sindaco ha voluto mettere nero su bianco restrizioni ancora più severe per evitare la diffusione del coronavirus a Messina.

Tra i punti chiave ci sono: il divieto di esercitare la vendita con asporto, la chiusura della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina, barbieri e parrucchieri chiusi dal 20 gennaio.

La nuova ordinanza di Cateno De Luca sarà in vigore dal 18 gennaio 2021 fino al 28 gennaio 2021.

Vediamo punto per tutto cosa prevede.

1. Misure inerenti la mobilità nel territorio comunale

1.1 È fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

1.2 Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

1.3 Fermo restando il divieto, stabilito nell’Ordinanza Presidenziale n. 10 del 16/01/2021, di spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità.

1.4 È fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

1.5 È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ consentito svolgere attività sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce orarie delle 07,00-10,00 e delle 18,00-20,00.

2. Attività produttive e commerciali

2.1) È disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari ed assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e gli esercizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di carburante per mezzi con autotrazione e che devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato, e chiusura per i giorni festivi.

2.2) Sono altresì sospese le attività di vendita al dettaglio elencate all’Allegato 23 del DPCM 14 gennaio 2021 fatta eccezione per le seguenti attività:

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati •

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

● Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

● Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

● Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all’interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;

Le superiori attività devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato.

2.3) Le restanti attività richiamate nell’Allegato 23 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con l’eccezione delle attività di cui all’art. 9, restano sospese nel periodo fino al 28 gennaio 2021 e possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio

2.4) È disposta la sospensione dell’attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari.

2.5) Nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.

2.6) Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

3. Servizi di ristorazione

3.1) In virtù ed applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/1/2021 in combinato disposto con l’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dalle ore 08,00 alle ore 24,00.

3.2) È fatto divieto di esercitare la vendita con asporto.

3.3) Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.

4. Attività didattica

4.1 La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021.

4.2 Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avrà cura di sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante attestazione e trasmissione giornaliera al Sindaco, all’Asp ME, ed all’Ufficio Scolastico Provinciale dell’avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l’Asp e che verrà pubblicato a cura dello stesso Dirigente.

4.3. Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali;

4.4 È parimenti disposta la sospensione delle attività delle ludoteche, dei centri comunque denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se svolti all’aperto.

4.5 In conformità a quanto disposto dall’art. 3 lett. g) DPCM 14 gennaio 2021 è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

5. Servizi alla Persona

5.1) A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2020 è disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona ivi compresi quelli elencati all’Allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione. In deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.

5.2) I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.

6. Altre disposizioni

È disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.

7. Servizi di pronto intervento e attività edilizia pubblica e privata

7.1 Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.

7.2 Le attività di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e reperibilità.

7.3 Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale. Resta altresì consentita l’attività di posa di cavi e passaggio di condotte necessaria alla fornitura di servizi essenziali.

7.4 A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;

8. Attività riabilitative ed terapeutiche

8.1 È consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

9. Attività con modalità di erogazione su prenotazione

9.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.2, è consentita solo con modalità su prenotazione l’erogazione dei servizi di vendita di prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato.

9.2 Le superiori attività dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

10. Attività sportive

10. 1 È disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.

10.2 È disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.

11. Trasporto Pubblico Locale

11. 1 Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19, l’ATM SpA è autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%. DISPONE 1. CHE chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire a richiesta delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.

2. CHE al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:  1) a comunicare all’ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “conta persone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

3. CHE i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’ASP territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalità di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

4. CHE le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali.

5. CHE le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021;

6. CHE restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, CAF e patronati a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali. Resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

7. CHE per i CAF e i patronati il ricevimento della utenza venga limitato alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza.

8. CHE in ordine alle attività professionali in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2020 art. 1 lett. nn) le stesse restano garantite a condizione che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 5) sia limitato il ricevimento della clientela alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente.

9. CHE le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalità’ di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l’accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza. 8) CHE per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 come recepito ed integrato con l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile a questo link.

(5852)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.