In merito alla nota della Consulta Ordine degli Ingegneri Sicilia, pervenuta all’Amministrazione comunale, avente per oggetto la segnalazione di irregolarità e richiesta di revoca del bando di gara per l’affidamento ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tramite procedura aperta di una “Concessione per la realizzazione e gestione connessa di un nuovo edificio funerario (a ridosso “piramide”) e cellari, in zona G all’interno del Gran Camposanto di Messina”, l’assessore all’Ambiente ed ai nuovi stili di vita con delega ai cimiteri, Daniele Ialacqua, ha precisato che “tale nota è stata determinata probabilmente da erronea conoscenza degli atti pubblicati a disposizione del Dipartimento Cimiteri e Verde pubblico, in quanto relativamente alla progettazione del nuovo palazzo funerario a ridosso della “piramide” in zona G del Gran Camposanto, è stato nominato progettista Giovanni Maimone e Rup, Francesco Giacoppo, con Determinazione Dirigenziale, n. 232 del 06/12/2011, distinguendo ruoli e compiti nell’assoluto rispetto dell’art. 9 comma 4 del Regolamento LL.PP. La progettazione esecutiva è stata ultimata da parte del progettista incaricato ed il progetto è stato sottoposto ai pareri di competenza e poi validato dal Rup, Francesco Giacoppo, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento LL.PP., di cui al D.P.R. n. 207/2010. Successivamente, data la rilevanza dell’importo dei lavori, il RUP Giacoppo ha inoltrato richiesta all’ingegnere capo del Genio Civile, per la convocazione della Conferenza speciale dei servizi, ed il progetto esecutivo è stato definitivamente approvato, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011, in Conferenza speciale dei servizi, istituita al Genio Civile di Messina, con parere prot. n. 61078 del 02/04/2014”.
“Pertanto con suddetto parere favorevole – prosegue Ialacqua – veniva definitivamente completato l’iter relativo alla progettazione, nel rispetto assoluto della normativa vigente con la precisa distinzione tra la figura del progettista e del RUP. Successivamente a questa fase, l’Amministrazione, per problemi contingenti di bilancio, orientava le proprie scelte non su una tipologia di appalto tradizionale per la costruzione dell’opera, ma secondo una realizzazione, attraverso lo strumento della Concessione LL.PP. ed in partenariato con l’intervento del Privato. Pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 04/07/2014, dava avvio alle procedure per l’esecuzione dei lavori in Concessione LL.PP., ai sensi degli artt. 142/151 del D.Lgs. n. 163/06. In data 25/07/2014 l’ing. Giacoppo, che aveva ultimato la funzione di RUP, relativamente alla progettazione, per ridotta disponibilità di tempo dovuta a benefici di legge, comunicava l’impossibilità a proseguire nell’incarico affidato”.
“Conseguentemente l’Amministrazione – spiega −, non rilevandosi più alcuna incompatibilità, essendo ultimata ed approvata la progettazione esecutiva, e dato anche il ridotto staff tecnico qualificato in servizio al Dipartimento, individuava, con riferimento al curriculum ed a precedenti esperienze di redazione di convenzioni e di partenariato pubblico-privato, nella figura dell’arch. ing. Giovanni Maimone, la persona più qualificata a predisporre il bando e le convenzioni per la Concessione LL.PP. in oggetto, data anche la specifica conoscenza del progetto, e procedeva alla sostituzione del Rup ed alla nuova nomina con Determinazione Dirigenziale, n. 163 del 26/08/2014. Per quanto attiene al riferimento della nota agli incentivi ex art. 92, appare ovvio che, nel rispetto della norma e del Regolamento, sono stati liquidati esclusivamente quelli relativi alla fase di progettazione, ripartiti tra il Rup, il progettista ed il personale tecnico ed amministrativo, che ha dato il proprio supporto. Suddetti incentivi, tra l’altro non graveranno sull’Amministrazione e saranno oggetto di rimborso da parte del Concessionario all’Amministrazione, nell’ambito dei propri utili perseguiti, così come prevede il piano economico e finanziario e lo schema di convenzione. Inoltre, trattandosi di Concessione LL.PP., l’Amministrazione, pur non partecipando direttamente alla costruzione dell’opera, dovrà comunque dotarsi di un Ufficio speciale di Alta Sorveglianza, con un Responsabile del Procedimento e Responsabile della Concessione, così come dovrà affidare gli incarichi per i collaudi statici, impiantistici ed amministrativi. Per lo svolgimento di tali funzioni, proprie dell’Amministrazione, che si riserva anche di prevedere, ove necessario, incarichi a professionisti esterni, è stata prevista comprensiva di IVA ed oneri un’aliquota del 3 per cento sull’importo dei lavori, di cui alla voce B4 del quadro tecnico-economico, relativo allo schema di piano economico e finanziario”.
“Pertanto – conclude l’assessore Ialacqua – ai fini delle opportune valutazioni da parte del Concessionario, in sede di piano economico-finanziario, si rendeva comunque necessario esplicitare con chiarezza tutti gli oneri a carico dello stesso, che sono stati opportunamente quantificati nel quadro tecnico-economico in via previsionale ed anche cautelativa, costituendo ciò impegno di Convenzione per entrambi le parti”.
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