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Green pass illimitato e nuove regole per la scuola: il decreto covid del 2 febbraio

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Niente didattica a distanza (dad) per i vaccinati dalle elementari in su, green pass illimitato dopo la terza dose: il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto covid che stabilisce nuove regole per quel che riguarda la scuola, le restrizioni e la durata della certificazione verde.

Si è svolto a partire dalle ore 17.20 di ieri, mercoledì 2 febbraio, l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Nell’occasione, il Governo presieduto dal premier Mario Draghi ha varato una serie di misure che vanno tutte nella stessa direzione; quella di ridurre le restrizioni e riportare il Paese, gradualmente, alla “normalità”. «Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi»: ha affermato il Presidente del Consiglio nel dare il via al vertice.

Vediamo, di seguito, le misure approvate con il nuovo decreto-legge covid del 2 febbraio 2022.

Nuovo decreto covid: green pass illimitato

Secondo quanto stabilito dal nuovo decreto covid, il Super Green Pass rilasciato dopo la terza dose ha validità illimitata, senza necessità di nuove vaccinazioni. Lo stesso vale per chi ha contratto il coronavirus ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Inoltre, sono state eliminate tutte le restrizioni anche in zona rossa per chi ha il Green Pass Rafforzato.

Le nuove regole covid per la scuola

Il decreto-legge covid firmato dal Governo Draghi il 2 febbraio 2022 prevede nuove regole differenziate per la scuola dell’infanzia, le elementari e le medie e le superiori. Le principali novità riguardano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dove molto dipende dalla vaccinazione. Vediamo, nel dettaglio, come funzionerà la gestione dei casi di positività.

Scuole per l’infanzia

  • fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
  • dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

  • fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  • dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori)

  • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Circolazione stranieri in Italia

A chi proviene da uno Stato estero e possiede un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un tampone antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

(Foto © Tito Romano per Ansa)

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