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Anziani ricoverati dovranno rientrare in famiglia.10 Case di Riposo non idonee

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casa di riposoNonostante la prima cancellazione e l’inibizione dell’attività, 10 case di riposo per anziani continuavano – secondo il Comune – a ospitare i pensionati. Ma non potevano farlo. Per questo il dirigente comunale al Sociale, Giovanni Bruno, ha firmato una nuova determina in cui viene ribadito che i Centri sono inibiti e cancellati dall’albo. I Comuni, infatti, istituiscono un apposito Albo in cui debbano iscriversi i privati che gestiscono o intendono gestire strutture diurne e residenziali per l’accoglienza di minori, anziani e altri soggetti. Le Case di riposo che erano state già investite da provvedimenti di cancellazione sono la San Martino Srl titolare Maria Del Popolo, I Gerani di via Trento titolare Giuseppe La Bella, Mimì di viale Principe Umberto, titolare Dora Gusmano, Anni d’Oro di via Trento, titolare Maria Barrile, La Rondine di viale Italia, titolare Adele Materia, Giardino Fiorito di via Cesare Battisti, titolare Rosetta Pagana, Santa Caterina di via Risorgimento 7, titolare Rosaria Russo, Residence dello Stretto di viale della Libertà, titolare Santa Abate, La Collinetta di contrada Croce Grazia a Castanea, titolare Giovanni De Francesco, San Raffaele In di via I Settembre, titolare Massimo Costantino. La sezione Polizia Annonaria del Corpo di polizia municipale ha risposto alle richieste di accertamento del Comune dalle quali si evince che: “Le suddette strutture esercitano l’attività di Casa di Riposo nonostante i provvedimenti di inibizione attività e senza aver presentato allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività”. Nel provvedimento il dirigente Bruno reitera l’inibizione alle strutture socio-assistenziali per anziani, dispone che i titolati e i legali rappresentanti delle strutture comunichino ai parenti o ai tutori degli ospiti anziani che la Casa di Riposo è inidonea e provvedano, entro 20 giorni dalla notifica, al loro trasferimento presso le famiglie di appartenenza o altre strutture dotate dei requisiti di legge. L’inottemperanza al provvedimento del Comune costituisce reato anche se è ammissibile ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica o al presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla notifica. Una copia dell’atto è stato inviato alla Procura, al prefetto, al questore, all’Asp, al dipartimento Commercio, Industria e Artigianato e all’ufficio Suap del Comune. @Acaffo

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