Sospeso temporaneamente l’articolo 5 dell’ultima ordinanza anti-covid firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci – quello riguardante l’obbligo di green pass per l’accesso agli uffici pubblici in Sicilia –, in attesa di maggiori indicazioni da parte del Garante per la protezione dei Dati personali (con il quale è stata già avviata un’interlocuzione).
Lo aveva annunciato lo stesso Musumeci già ieri, a seguito delle tante polemiche generate dal provvedimento: l’articolo 5, che vieta l’accesso fisico agli uffici pubblici e privati preposti all’esercizio di attività amministrative a chi sia sprovvisto di green pass, è stato temporaneamente sospeso con provvedimento adottato d’ordine del presidente della Regione Siciliana dal Capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, preposto del Soggetto attuatore per l’emergenza Covid.
«Tale provvedimento – spiegano dalla Regione – si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sulla medesima disposizione che costituiranno l’oggetto delle “indicazioni” richieste in merito dal Garante. I principali chiarimenti contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano, in particolare, la esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di Pubblica sicurezza e la effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale. Inoltre, è precisato che la misura è indirizzata esclusivamente agli utenti e non anche agli operatori».
Di seguito, il testo dell’articolo 5, attualmente sospeso: «Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l’accesso fisico agli uffici medesimi».
Le altre misure contenute nell’ordinanza n. 84 del 13 agosto restano invece in vigore.
Sospeso l’articolo 5, cosa resta in vigore dell’ordinanza Musumeci anti-covid
Sospeso temporaneamente l’articolo 5 dell’ordinanza anti-covid n. 84 del 13 agosto firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, restano in vigore le seguenti disposizioni:
Censimento della popolazione non vaccinata
In particolare, le Asp dovranno fornire ai medici di base e ai pediatri gli elenchi dei propri assistiti non ancora vaccinati affinché i sanitari possano invitarli, singolarmente, a effettuare la vaccinazione.
Punti vaccinali fissi nei Comuni
Quotidianamente, le Asp diffondono il numero dei vaccinati per ogni singolo Comune, invitando i sindaci a promuovere campagne di vaccinazione decentrata. Dal 16 agosto, infatti, in tutti i Comuni nei quali la percentuale di vaccinati è inferiore al 60 per cento le Asp istituiranno una sede fissa di vaccinazione che sarà operativa fino al raggiungimento del target del 70 per cento di vaccinati tra i residenti.
Tamponi e green pass
Il costo del tampone molecolare per il contestuale rilascio del green pass è sempre a carico del richiedente. Così come i tamponi rapidi nei drive in per i soggetti non vaccinati.
Uso della mascherina
Obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.
Cerimonie private
A compleanni, matrimoni, lauree e feste private si potrà partecipare solo con tampone effettuato nei due giorni precedenti, ad eccezione di chi ha completato il ciclo vaccinale.
Ferragosto
Dal 14 al 16 agosto i sindaci provvedono a disporre misure di contenimento quali il divieto di falò in spiaggia e di assembramento, l’obbligo di mascherine nei luoghi turistici particolarmente frequentati.
Controlli in porti e aeroporti
Obbligo di tampone, nei porti e aeroporti siciliani, anche per chi arriva dagli Usa o via abbia transitato nei 14 giorni precedenti. Il controllo è già previsto per chi proviene da: Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.
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