Dal 18 marzo, due nuovi comuni della Sicilia entrano nella lista delle zone rosse istituite dal presidente della Regione Nello Musumeci. Si tratta di Sciacca e Regalbuto, rispettivamente in provincia di Agrigento e in provincia di Enna. L’ordinanza che regola la zona rossa sarà valida fino al 30 marzo.
Il provvedimento è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato poi dalle rispettive Asp. Chiuse anche le scuole.
Nuove zone rosse in Sicilia
Sciacca e Regalbuto si aggiungono quindi alle altre zone istituite nei giorni scorsi per contenere il contagio da Covid-19:
- Scicli;
- Caltavuturo;
- Caltanissetta;
- Palma di Montechiaro;
- Altavilla Milicia;
- San Mauro Castelverde;
- Montedoro;
- Portopaolo di Capo Passero;
- Raffadali.
Le restrizioni in vigore
In aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, nei territori dei Comuni di Sciacca e Regalbuto, dal 18 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:
- divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
- divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
- sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
- sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
- chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
- rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro;
- chiusura di tutte le attività commerciali – ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie – la domenica e i giorni festivi. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
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