È online la circolare del Ministero dell’Interno che spiega (dopo giorni di confusione) chi ha il compito di controllare il green pass covid e se i titolari dei ristoranti e delle altre attività per cui è necessario esibirlo debbano chiedere o meno anche un documento di identità.
Come sappiamo, dal 6 agosto 2021 in tutta Italia (e quindi anche qui in Sicilia) è obbligatorio avere il green pass per poter consumare al tavolo nei ristoranti e nei bar al chiuso, per andare ai concerti o al cinema, e così via. La recente novità normativa ha creato però una certa confusione. In particolare, il dubbio principale era uno: i titolari delle attività coinvolte devono chiedere anche un documento d’identità per verificare la validità della certificazione verde? Possono farlo? La risposta è arrivata direttamente dal Viminale.
I titolari o dipendenti di ristoranti, cinema, gli organizzatori dei concerti e chi lavora o è responsabile di tutte le altre attività per le quali è richiesto il green pass devono chiedere la certificazione verde ai propri clienti, ma non sono obbligati a chiedere anche il documento di identità. Possono farlo, però – «con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi» –, nel caso in cui appaia palese che il green pass non appartiene a chi lo sta esibendo. Se quindi, per esempio, il ristoratore si trova davanti a un ragazzo di 20 anni con una certificazione verde appartenente a una donna di 60, può chiedere anche il documento d’identità. In caso di un tentativo evidente di frode, ristoranti, cinema, musei, teatri, arene e sale concerti possono chiedere un documento d’identità agli avventori da confrontare con il green pass.
«Tale verifica – specifica in proposito la circolare del Ministero dell’Interno –si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi».
In caso di tentata frode, specifica inoltre il documento del Viminale, è prevista una multa per il solo cliente che può andare dai 400 ai 1.000 euro, «laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente».
La circolare è scaricabile a questo link.
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