È ufficialmente entrato in vigore, a partire da oggi lunedì 23 marzo, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che chiude tutte le attività produttive industriali e commerciali, in particolare le fabbriche, con alcune eccezioni, fino al 3 aprile 2020. Obiettivo del decreto del 22 marzo è sempre quello di contenere l’emergenza coronavirus.
Ad annunciare il nuovo decreto, che sarebbe stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo per entrare in vigore il 23, è stato lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo scorso sabato 21 marzo, in diretta Facebook e televisiva. Ma cosa cambia, esattamente, con il nuovo dpcm? Molte attività, ritenute non essenziali, che fino alla settimana scorsa erano aperte, da oggi sono chiuse; sono state disposte, inoltre, ulteriori restrizioni agli spostamenti.
Vediamo, più nel dettaglio, cosa prevede il nuovo dpcm che, tra le altre cose, proroga la scadenza di tutte le misure finora disposte per il contenimento del COVID-19 al 3 aprile 2020.
Stop agli spostamenti: cosa si può fare e cosa no
Il nuovo decreto per il contenimento del coronavirus vieta a tutti di «trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». È stata eliminata, infatti, dal decreto dell’8 marzo la parte che consentiva «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Non ci si può quindi spostare dal comune in cui ci si trova se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Per effetto dell’ordinanza del 20 marzo del Ministro della Salute, Roberto Speranza, gli spostamenti all’interno del comune devono essere limitati il più possibile. Si può fare la spesa, andare a comprare farmaci o giornali e portare fuori il cane, ma solo nei pressi della propria abitazione. Sono chiusi parchi, ville, aree gioco per bambini e giardini pubblici. È vietato, inoltre, spostarsi nelle seconde case «nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni».
Fabbriche e attività commerciali
Il decreto del 22 marzo prevede la sospensione di «tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (che riportiamo in fondo all’articolo, ndr)». Le attività professionali, invece, non sono sospese. Le attività che possono proseguire il lavoro in smart working sono autorizzate a farlo. Le imprese le cui attività sono sospese hanno tempo fino al 25 marzo per adeguarsi. Se, per esempio, ci sono merci in giacenza da spedire, queste vanno spedite entro tale data.
Tra le attività che rimangono aperte figurano, oltre a supermercati, panifici e simili, le edicole, le tabaccherie, le Poste, le banche e in generale i servizi finanziari e assicurativi, così come tutte le fabbriche di prodotti sanitari, farmaci e beni di prima necessità. Potranno continuare a lavorare, inoltre, colf e badanti, saranno garantiti i servizi di riparazione dei beni necessari.
Per i negozi e le attività commerciali in generale, resta fermo «quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020».
Attività aperte
Vediamo, di seguito, tutte le attività che potranno rimanere aperte.
(548)