foto di un negozio di Messina con la scritta “chiuso” a seguito del decreto contenente le misure contro il coronavirus

Coronavirus. Negozi, bar, farmacie e aziende: chi chiude e chi no secondo il decreto dell’11 marzo

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Ieri sera il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha diramato i contenuti del nuovo decreto (dpcm), più restrittivo e finalizzato al contenimento del coronavirus. A partire da oggi sono chiusi tutti i negozi che non vendono beni necessari, i bar e i ristoranti, ma sono garantiti diversi servizi. Vediamo, nel dettaglio, quali esercizi commerciali restano aperti, quali no, dove si può e dove non si può andare.

Per quel che riguarda gli spostamenti sul territorio nazionale, tra comuni e dentro i comuni stessi, le regole rimangono pressoché invariate. Si può uscire di casa solo per ragioni di comprovata necessità, motivi sanitari e lavorativi, si possono prendere i mezzi pubblici, anche se i Presidenti delle Regioni possono disporre alcune riduzioni dei servizi al fine di garantire la sicurezza pubblica. Per muoversi è necessario avere con sé il modulo di autocertificazione degli spostamenti, così come modificato martedì 10 marzo, in cui, su richiesta delle Forze dell’Ordine si deve indicare la ragione dei propri movimenti. Un’autocertificazione falsa sarà sanzionata.

Ma entriamo ora nel vivo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il dpcm dell’11 marzo 2020) che sarà in vigore da oggi, giovedì 12 marzo al 25 marzo. Il documento impone la chiusura dei negozi che vendono prodotti non essenziali, dei bar e dei ristoranti (anche se consente la consegna a domicilio, nel rispetto delle misure di sicurezza) e dispone limitazioni e misure di sicurezza per fabbriche e aziende, dalla pratica dello smart working (o lavoro agile, in sostanza il lavoro da casa) alla riduzione del personale “attivo” attraverso l’utilizzo delle ferie e la chiusura dei reparti non fondamentali.

Ma andiamo con ordine e vediamo, precisamente, cosa dice il testo del decreto.

Quali negozi e attività sono chiusi e quali restano aperti secondo il decreto dell’11 marzo?

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che rimangano aperti i seguenti esercizi commerciali:

  • Ipermercati;
  • Supermercati;
  • Discount di alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati di alimentari vari;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (quindi le edicole);
  • Farmacie;
  • Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Servizi alla persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Bar, ristoranti, ed esercizi analoghi saranno chiusi

In particolare, da oggi, giovedì 12 marzo, sono chiusi:

  • i mercati;
  • i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. È consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Restano, invece, aperti:

  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.

Altre attività produttive e professionali

  • Restano  garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari, assicurativi nonché  l’attività  del settore   agricolo, zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;

Si dispone inoltre che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle  imprese  di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  • siano  sospese  le  attività dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;
  • per le sole attivitàproduttive si  raccomanda  altresì  che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all’interno  dei  siti  e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle  attività  produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  • Per tutte le attività non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

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