Entrerà in vigore alle ore 18:00 di oggi, sabato 31 ottobre, l’ordinanza n. 306 del sindaco di Messina. Adeguandosi a quanto stabilito dall’ultimo Dpcm e dall’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, Cateno De Luca ordina, anche nella città dello Stretto, il coprifuoco alle ore 23 e la chiusura delle attività di ristorazione alle ore 18. Ma l’ordinanza prevede altre importanti disposizioni che riportiamo di seguito.
Obbligo di indossare la mascherina
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Coprifuoco alle ore 23
Fino al 13 novembre, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 51 del 23 ottobre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Ristoranti chiusi alle 18. Sì ad asporto e consegne a domicilio
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui a titolo di esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chioschi, street food) sono consentite alle seguenti condizioni ed orari di apertura:
- Le attività dei servizi di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05:00 e chiusura alle ore 18:00, con un massimo di quattro persone per tavolo; in tale numero non vanno computati i conviventi e i congiunti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado (DPCM 24 ottobre 2020);
- Le attività dei servizi di ristorazione senza servizio al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05:00 e chiusura alle ore 18:00 (DPCM 24 ottobre 2020);
- Dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo è fatto divieto di consumare cibi e bevande in luogo pubblico o aperto al pubblico (DPCM 24 ottobre 2020)
- E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, favorendo la prenotazione on-line dei posti disponibili.
- All’orario di chiusura dei pubblici esercizi deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.
- Resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fino alle ore 24:00 (Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 23 ottobre 2020). Il titolare/gestore dell’attività deve avere cura di ricevere i clienti all’interno del locale solo per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, evitando che si formino assembramenti.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Su bus e tram 50% dei posti a sedere
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. Deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro a bordo dei mezzi di trasporto. 3. L’ATM S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno.
Ok all’attività sportiva all’aperto
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Stop alle feste dopo i matrimoni
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Sono vietate le feste anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose (D.P.C.M. 24 ottobre 2020).
Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile qui.
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Le disposizioni relative al trasporto pubblico sono colpevolmente tardive, dovevono essere emanate prima dell’apertura delle scuole. Tale inerzia ha privato gli studenti del diritto allo studio che deve essere esercitato in Classe.