Anche per l’estate 2021 sarà possibile usufruire del Bonus vacanze, tra le iniziative previste dal Decreto Rilancio (maggio 2020), che offre un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in:
- alberghi
- campeggi
- villaggi turistici
- agriturismi
- bed & breakfast
e per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”). Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021).
Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus vacanze 2021
Il “Bonus vacanze” è destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. I termini per richiederlo sono chiusi (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) ma, per chi ha fatto domanda, è ancora possibile utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona
Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE consulta il sito dell’INPS. Il bonus è valido per soggiorni dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Inoltre, il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) oppure presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale;
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
Se sei una struttura ricettiva
Fino al momento della riscossione del Bonus vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa.
Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del Bonus vacanze ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.
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