Foto di repertorio - Violenza sulle donne

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: requisiti e come fare domanda

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Al via le domande per il reddito di libertà, un contributo di 400 euro mensili destinato alle donne vittime di violenza, residenti nel territorio italiano. La misura è stata introdotta dal Dpcm del 17 dicembre 2020 ed è indirizzata sia alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno. Vediamo, nel dettaglio, i requisiti e come fare domanda, in base alle istruzioni fornite dall’INPS.

Con la circolare n.166 dell’8 novembre 2021, l‘INPS ha fornito le indicazioni per richiedere il reddito di libertà. Il sostegno è stato pensato per supportare le donne vittime di violenza e assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. È indirizzato sia alle donne senza figli che a quelle con figli minori, può arrivare fino a un massimo di 400 euro mensili pro capite ed è concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi.

Ad annunciarlo, la deputata messinese del M5S Antonella Papiro: «Una misura che abbiamo voluto fortemente con il governo Conte II, nel decreto Rilancio, per tutelare le donne vittime di violenza. Un primo passo per aiutare a sostenere le spese, l’autonomia abitativa e il percorso scolastico e formativo dei figli minori».

Reddito di libertà: cos’è e quali sono i requisiti

Il reddito di libertà è indirizzato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, residenti nel territorio italiano:

  • cittadine italiane,
  • cittadine comunitarie,
  • cittadine di Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno,
  • straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

È possibile richiederlo se si percepisce il reddito di cittadinanza o un’altra forma di sussidio? Sì, il reddito di libertà è compatibile con altre misure di sostegno come il reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.).

Come fare domanda

La domanda può essere presentata dalla donna vittima di violenza, direttamente, o tramite un rappresentante legale o un delegato, attraverso il Comune di residenza. Per richiedere il servizio occorre avere SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o ancora una Carta Nazionale di Servizi (CNS).

L’impiegato del Comune che se ne occupa deve inserire la domanda accedendo al servizio online attraverso il portale dell’INPS per poi digitare nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”. Lì occorrerà selezionare tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Nel presentare la domanda occorrerà compilare un modulo e inserire le modalità di pagamento prescelte. È possibile farsi versare il contributo mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

  • “Accolta in pagamento”;
  • “Non accolta per insufficienza di budget”;
  • “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).

L’esito verrà poi comunicato al Comune di riferimento e alla diretta interessata.

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito dell’INPS, a questo link. 

 

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  1. è difficile essere riconosciuti vittime di violenza sociale e 409 euro sono poche

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