Gran camposanto di Messina

Nuova struttura al Gran Camposanto. OdI: “Irregolarità nel bando”

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Il presidente della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, Giuseppe Maria Margiotta, a seguito di svariate segnalazioni, chiede all’Autorità Nazionale Anticorruzione e agli Enti preposti, la revoca del Bando “…Concessione Camposanto Messina..”, in quanto dagli atti di gara si rileva che “…..il Rup (responsabile unico del procedimento), Giovanni Maimone, risulta essere anche il progettista del progetto esecutivo posto a base di gara……Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 euro…” (art.9 comma 4 del Regolamento DPR n.207/2010).

Inoltre “…Prescindendo dal fatto che tecnici del Comune, o comunque nominati dal Comune, diverranno, dunque, sostanzialmente consulenti del Concessionario, per circa 250.000 euro, non risulta chiaro dal confronto tra il quadro economico inserito nell’elaborato progettuale dedicato e quello riportato nel citato schema di piano economico-finanziario, quali siano univocamente tali spese…”.

Per questi motivi, il presidente Margiotta chiede la rettifica del bando di gara e la revoca dell’affidamento dei lavori a Maimone.

“Il responsabile del procedimento è un tecnico – spiega −, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può, altresì, svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.”

“Orbene – dichiara Margiotta −, tenuto conto che l’importo complessivo dei lavori è di 8.644.890,29 euro e quindi abbondantemente superiore ad € 500,00, a norma del Regolamento le figure di Responsabile del Procedimento e di Progettista non possono coincidere come avviene nel caso presente ma devono essere assolte da due soggetti professionali distinti. Al margine e per semplice completezza di esposizione, si rileva inoltre che il quadro economico, riportato a pag.2 del disciplinare di gara e nell’elaborato dedicato, prevede tra le somme a disposizione che i servizi tecnici vengano affidati a personale interno e compensati con l’incentivo ex art.92 Codice dei Contratti, e vengono previste forfetariamente (3%) delle spese tecniche per “consulenze direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, inclusa iva e oneri). Secondo i capitolato e lo schema di piano economico-finanziario di progetto, tali spese saranno a carico del Concessionario”.

“Prescindendo dal fatto che tecnici del Comune – prosegue −, o comunque nominati dal Comune, diverranno, dunque, sostanzialmente consulenti del Concessionario, per circa 250.000 euro, non risulta chiaro dal confronto tra il quadro economico inserito nell’elaborato progettuale dedicato e quello riportato nel citato schema di piano economico-finanziario, quali siano univocamente tali spese. Infatti, da un parte gli incentivi ex art.92 sono previsti al punto B3 nella misura completa del 2% e, benché vengano indicati soltanto come “incentivi spese di progettazione”, è evidente che ricomprendano, secondo la normativa, tutte le funzioni di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e relativi collaboratori sia tecnici sia amministrativi; dall’altra, al punto B4 del citato schema di piano economico-finanziario, le spese tecniche prima previste genericamente come “consulenze” (con il rilevo prima avanzato) diventano “spese tecniche per ufficio Responsabile procedimento, ufficio alta sorveglianza e collaudi”, funzioni assolutamente rientranti nella precedente previsione B3, ad esclusione soltanto dei collaudi”.

“Tale incongruenze – conclude il presidente Margiotta −e irritualità risultano viepiù rilevanti in quanto lo schema di convenzione richiama espressamente le previsioni del Piano economico-finanziario e segnatamente le voci B3 e B4”.

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