Natale a Messina tra rosso e arancione: le Faq del Governo sul nuovo Decreto

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Tra Dpcm, decreti, zone rosse, arancioni e gialle, questo Natale c’è un po’ di confusione su cosa si può fare e cosa no: per aiutare i cittadini a districarsi sulle regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio, il Governo ha stilato delle nuove Faq (Domande Frequenti).

Il Decreto Natale emanato dal Governo Conte dispone misure nuove in tutta Italia, differenziate per giorni festivi, prefestivi e feriali. Anche Messina, infatti, tornerà zona rossa, poi arancione e poi di nuovo rossa (e così via), tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Vediamo cosa cambia, quali spostamenti sono consentiti e quali no durante le imminenti vacanze di Natale e Capodanno.

Le nuove Faq del Governo sugli spostamenti a Natale

Posso tornare alla mia residenza, domicilio o abitazione in un’altra Regione tra il 24 dicembre e il 6 gennaio?

Sì, il rientro alla residenza, al domicilio o all’abitazione è sempre consentito.

Posso spostarmi per andare a lavoro o per motivi di necessità o di salute?

Sì, questo tipo di spostamento è sempre possibile, indipendentemente dal giorno o dall’orario.

Posso andare a trovare amici o parenti durante le feste?

Qui la risposta è un po’ più complessa e dipende da una serie di fattori.

Intanto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

In aggiunta:

  • Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e il 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio ci si potrà spostare una sola volta al giorno per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00 e nel limite massimo di due persone. L’unica eccezione è consentita per i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00 e nel limite massimo di due persone. Anche in questo caso è possibile portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti con cui si convive;
  • Il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

È possibile andare nelle seconde case?

Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5.00 alle 22.00, all’interno della propria Regione. Sono invece sempre vietati se la seconda casa si trova in un’altra Regione. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse. Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Quando sono aperti i negozi?

Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e l’1, il 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse”, quindi i negozi sono chiusi.

Il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni”, quindi i negozi sono aperti.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

No, perché tra il 21 dicembre e il 6 gennaio gli spostamenti tra regioni sono vietati.

Nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

No, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?

Fino al 23 dicembre, se ci si trova nella stessa regione, sì, ma solo tra le 5.00 e le 22.00.

Le regole cambiamo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. In questo lasso di tempo ci si potrà spostare per fare visita a parenti o amici, entro i confini della Regione, dalle 5.00 alle 22.00 e nel limite massimo di due persone. Questo spostamento, però, è consentito solo una volta al giorno. Anche in questo caso, è possibile portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti con cui si convive.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Sì, a meno che non ci sia qualcun altro che possa assicurare loro assistenza. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

È consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

Dal 21 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, tranne che nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all’interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle regole del Decreto Natale?

Le violazioni del Decreto Natale sono sanzionabili con una multa da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità è rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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