Monte dei Paschi di Siena (MPS). Un consumatore di Messina vince una causa contro la banca toscana. A decretarlo, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione depositata ieri, mercoledì 10 gennaio.
Nel 2000 il consumatore messinese aveva stipulato con la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A, ora incorporata in MPS, un contratto di investimento denominato “My Way”, relativamente simile al prodotto finanziario “For You” del Monte dei Paschi di Siena. Contratto che, secondo le analisi recenti, viola le norme a tutela del pubblico risparmio e che aveva portato alla perdita dell’intero investimento.
La pronuncia dei Giudici ribalta la decisione della Corte di Appello di Messina, ritenendola non più in linea con l’orientamento consolidato. «Il prodotto finanziario in oggetto – chiariscono i giudici – deve essere ritenuto nullo in quanto immeritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 Cod. Civ., rinviando alla Corte Territoriale perché questa si attenga ai principi esposti nella motivazione del Supremo Collegio». L’articolo 1322 del Codice Civile tutela l’autonomia contrattuale, ovvero la libertà delle parti di stabilire il contenuto del contratto.
Il messinese è stato seguito dagli avvocati Ernesto Fiorillo e Fulvio Sammartano di Consumatori Associati Messina, che hanno così commentato: «Dalla nullità discende la possibilità di ottenere la restituzione di tutte le somme versate al Monte dei Paschi oltre agli interessi e alla rivalutazione. Quindi non c’è più nessuna scusa per i risparmiatori truffati dalle Banche: oggi ci sono gli strumenti per reagire».
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