La Sezione Lavoro del Tribunale di Messina ha annullato il bando di concorso di MessinaServizi Bene Comune che escludeva dalla partecipazione alla selezione per operatori ecologici i soggetti di età superiore ai 40 anni. A comunicarlo è l’avvocato Santi Delia, che ha proposto il ricorso. «Una vittoria – commenta il legale – che evidenzia l’importanza del principio meritocratico all’interno delle graduatorie relative ai pubblici concorsi, spesso e volentieri caratterizzati dalla presenza di clausole lesive e discriminatorie, e che rappresenta certamente un monito, per l’Amministrazione, affinché tale situazione non si ripeta».
Il Tribunale di Messina avrebbe quindi accolto la tesi dell’avvocato messinese e dichiarato illegittima la clausola riguardante il limite di età. Il concorso bandito dalla partecipata comunale prevedeva, infatti, il limite di età massimo di 40 anni.
Riportiamo, di seguito, quanto comunicato dall‘avvocato Santi Delia:
«Il Tribunale ha stabilito che una volta scelto, per il reclutamento del personale, il metodo dell’avviamento di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987 per il reclutamento del personale, il metodo dell’avviamento di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987 utilizzando gli iscritti alle liste di collocamento, le società sono tenute a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997. Tale norma impone che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazioni».
«Il Tribunale – prosegue Delia –, inoltre, ha chiarito che in tali procedure, non vi è alcuna legittimazione dei Centri per l’impiego a partecipare al giudizio giacché le scelte sono adottate da parte delle Amministrazioni, o delle Società partecipate, che indicono la procedura e che redigono i bandi di concorso. Tale scelta, volta a limitare la platea dei partecipanti sulla base dell’età, dunque, si pone anche in palese contrasto con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea, la quale, così come previsto anche dalla Legge Bassanini, consente la possibilità di introdurre dei limiti anagrafici principalmente nei rapporti che si instaurano con contratto a tempo indeterminato e, che per propria natura, necessitano di un’idoneità al servizio da svolgere per parecchi anni. Nel caso di specie, invece, trattandosi di una procedura concorsuale volta all’assunzione di operatori con contratti a tempo determinato, è scelta che non può che dirsi arbitraria e discriminatoria anche in quanto l’idoneità fisica dei lavoratori ben potrà essere valutata in sede di visita da parte del medico competente».
«Per tali motivi – conclude il legale messinese –, il Giudice ha dichiarato sia l’illegittimità della clausola del bando relativa al requisito dell’età tra 18 e i 40 anni che l’illegittima esclusione dell’aspirante operatore alla partecipazione alla selezione pubblica ordinando, dunque, alla società coinvolta di provvedere alla rivalutazione della domanda del ricorrente e al contestuale reinserimento all’interno della graduatoria degli ammessi alla preselezione».
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