Prosegue la scia di vicende legate al nome di Ruby “rubacuori”, avvenente ragazza di origini marocchine che a lungo era stata interesse della cronaca nazionale per una delle più conosciute saghe berlusconiane.
Il contesto, però, in questo caso è diverso: stasera si è infatti concluso il processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Messina, presieduta dal giudice Silvana Grasso, in cui Ruby – al secolo Karima El Mharoug – era parte offesa.
Emesse due condanne di reclusione: la prima, pari a 7 anni, a carico di Ester Fragata mentre la seconda, più breve (2 anni), ai danni di Goffredo Sturniolo.
La giovane ragazza marocchina, come molti ricorderanno, aveva vissuto nel comune di Letojanni e, dopo averlo lasciato nel 2009, aveva risieduto per qualche tempo proprio a Messina.
Ruby, durante questo breve periodo, era stata ospitata dalla titolare di un centro estetico locale, Ester Fragata. Secondo l’accusa, la donna, aveva dato ospitalità alla giovane invitandola a soddisfare le richieste di “massaggi particolari” da parte dei clienti del centro estetico, suggerendole all’occorrenza di assecondarne le esigenze con prestazioni sessuali.
La ragazza, però, si rifiutò di soddisfare queste richieste e lasciò definitivamente il centro estetico. Per questa ragioni Ester Fragata è stata chiamata di fronte alla giustizia a rispondere di induzione alla prostituzione minorile.
Sempre in quel centro estetico, Ruby, incontrò l’avv. Goffredo Sturniolo che ha dovuto invece fronteggiare l’accusa di violenza sessuale per aver provato ripetutamente ad avere rapporti fisici con la, allora giovanissima, ragazza. Nel periodo fra l’11 e il 13 febbraio del 2009, come raccontato da Ruby, Sturniolo avrebbe provato ripetutamente ad approcciarsi fisicamente alla ragazza, sia presso il centro estetico che in una discoteca.
Per Ester Fragata, assistita dagli avvocati Antonio Amata e Nino Favazzo, i giudici hanno emesso una condanna a ben 7 anni di reclusione, riconoscendo la sussistenza del reato “pieno” di induzione alla prostituzione minorile. La richiesta iniziale era di 5 anni di reclusione ed era stato prospettata la possibilità di “derubricare” il reato riconducendolo al “tentativo” di induzione alla prostituzione minorile.
Più mite e commisurata all’entità del reato la pena emessa per Sturniolo: due anni di reclusione, con la sospensione della pena. L’accusa nei confronti di Goffredo Sturniolo, difeso dagli avvocati Giacobbe e Autru Ryolo, è stata ricondotta a tentativo di violenza sessuale, qualificato dal 3° comma dell’art. 609 bis del codice penale, e questo spiega l’entità minore della pena comminata. La Procura aveva richiesto per lui la condanna a 2 anni e mezzo di reclusione.
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