Gli ex ATO (Ambito Territoriale Ottimale) – soppressi dalla legge del 26 marzo 2010 – devono trasferire gli impianti alle SRR (Società Regolamentazione Rifiuti). A stabilirlo è una sentenza della prima sezione del TAR Sicilia che interviene sulla questione degli ex ATO e sulle tensioni nate tra l’Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e la Regione.
La gestione dei rifiuti in Sicilia
Con la legge del 26 marzo (“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”) si decretava la soppressione delle Autorità d’Ambito a partire da un anno dalla sua approvazione, cioè entro il 27 marzo 2011.
La legge stabiliva, inoltre, che le regioni avrebbero dovuto ripartire le funzioni degli ATO ad altri enti. Con il decreto Milleproroghe, si introduceva la possibilità di prorogare l’abolizione degli ATO ulteriormente.
L’assessore regionale all’Energia e Rifiuti, Alberto Pierobon il 31 maggio 2019 aveva invitato «i liquidatori di società e Consorzi d’ambito, senza ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle SRR, nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori», non tenendo conto di «eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, peraltro relativa a beni indisponibili».
La sentenza del TAR Sicilia sugli ex ATO
Adesso arriva la sentenza della prima sezione del TAR Sicilia. I giudici – Aurora Lento presidente, Anna Pignataro estensore e Luca Girardi referendario – ricordano nella sentenza che «pur essendo stato previsto il passaggio al regime ordinario entro il 30 settembre 2013 per una serie complessa di ragioni, tale termine, a distanza di più di
5 anni dalla sua scadenza, non è stato rispettato. Si comprende, pertanto, la ragione che ha indotto l’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ad adottare la direttiva nella cui premessa ha operato un deciso richiamo a tutti i soggetti istituzionali coinvolti all’adempimento degli atti amministrativi gestionali», rilevando, tra l’altro, «persistenti inerzie da parte di consorzi e società d’ambito quanto alla liquidazione».
Nella sentenza, il TAR ribadisce che «i beni e gli impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico ed essenziale di gestione dei rifiuti non possono essere distolti dalla loro funzione e vanno utilizzati in favore della collettività di riferimento».
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