Gli aspiranti avvocati messinesi devono essere valutati dalle commissioni con un voto chiaro e motivato. Il Cga ha accolto l’appello dell’avvocato Santi Delia a difesa dei giovani praticanti avvocati la cui prova era stata ritenuta insufficiente, ribaltando così la posizione espressa dal Tar di Catania.
Secondo il CGA “il riferimento che viene fatto dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativo”. La Commissione della Corte d’appello de L’Aquila, che aveva il compito di correggere gli elaborati degli aspiranti avvocati messinesi, aveva introdotto un metodo di correzione assai originale nel tentativo di superare il vaglio del giudice amministrativo che, lo scorso anno, aveva ritenuto illegittima la bocciatura sulla base del solo voto numerico.
L’eventuale bocciatura, aveva detto l’anno prima il Tar
Catania, doveva essere motivata e non bastava la semplice valutazione, ad esempio 25 o 28, sul compito. La Commissione abruzzese, allora, aveva apposto un timbro a tutti gli
elaborati dei messinesi bocciati con il quale “motivava” le proprie
decisioni: il compito, ad esempio, è da 25 con riguardo ai criteri
generali a, b, e c.
Al Tar etneo, questa scelta sembrò corretta e rispettosa della Legge
tanto che “nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nelle precedenti udienze camerali – il ricorso non
risulta assistito da profili di “fumus boni iuris”, avuto riguardo,
relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il
verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati”.
I candidati catanesi e palermitani, dunque, in quanto la loro correzione era solo numerica avevano ottenuto la ricorrezione (da
parte del TAR) quelli messinesi no. A loro doveva bastare quel timbro.
“Il CGA, con motivazione assai coraggiosa ed innovativa – dice
l’avvocato Santi Delia – censura la prassi, avallata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle Commissione di valutazione degli elaborati scritti degli aspiranti avvocati affidate al solo voto numerico chiarendo che senza ulteriori accorgimenti quest’ultimo risulta opaco e incomprensibile”. Secondo il Cga, in particolare, “il riferimento che viene fatto dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativo”.
Si tratta del primo degli appelli accolti relativi alla sessione di
esami messinese. “E’ un traguardo di civiltà giuridica non essendo
ammissibile subire una bocciatura senza comprenderne le ragioni e senza che poi tale valutazione possa essere censurata dal Giudice
amministrativo”.
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