Atto stragiudiziale nei confronti del Comune. A farlo, in difesa di una sua assistita, l’avvocato Giuseppe Freni che nel trasmetterlo racconta anche la storia della signora Erika. La donna, erede di un terreno, di cui sarebbe comproprietaria, di superficie catastale di 490 metri quadri, ha avuto una brutta sorpresa a seguito di un recente accertamento tecnico.
Nell’atto si rende noto che il terreno – ereditato in successione dal padre che a sua volta lo aveva ereditato da suo padre, primo acquirente nel 1878 – è stato venduto dal Comune a una ditta che – precisa l’avvocato – «su questo terreno sta effettuando la costruzione di un complesso residenziale con più unità immobiliari». A sua volta la società immobiliare – si legge ancora – «ha ceduto la proprietà della suddetta particella» ad altra impresa, «ritenendo per sé il diritto di superficie».
Ecco che – secondo quanto riportato dall’avvocato Freni – la vendita del terreno da parte del Comune che non ne era proprietario, non avendo mai acquisito il diritto di proprietà dagli eredi, mette il Comune stesso nella situazione di «non aver rispettato il principio che nessuno può trasferire un bene non suo».
Nell’atto stragiudiziale si legge infatti: «L’atto di trasferimento è improduttivo dell’effetto traslativo della proprietà perché l’alienante non era il proprietario del terreno. Gli immobili costruiti su un terreno altrui appartengono al proprietario del terreno, in base al principio dell’accessione stabilito dall’articolo 934 del Codice Civile».
E conclude: «L’istante ha diritto al ristoro dei danni subìti per effetto dell’altrui dolosa o colposa vendita di res altrui in frode all’effettivo proprietario, posto che tale trasferimento non avrebbe potuto aver luogo in quanto il bene, oggetto di cessione, non faceva parte del patrimonio del Comune di Messina».
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