Covid, altri 42 Comuni della Sicilia in “zona arancione”

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Sono 42 i nuovi Comuni della Sicilia in “zona arancione” da domenica 9 e fino al 19 gennaio. A stabilirlo, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da covid-19 nei territori coinvolti. Nell’elenco non c’è, almeno per il momento, Messina.

La notizia è arrivata mentre il sindaco di Messina, Cateno De Luca, era in diretta Facebook e annunciava la richiesta della “zona arancione” per la città dello Stretto, che a breve dovrebbe avere una risposta da Palermo. Nell’attesa, vediamo quali sono i comuni della Sicilia per i quali il presidente della Regione ha disposto, con apposita ordinanza, maggiori restrizioni.

Da domenica 9 a mercoledì 9 gennaio 2022 saranno in “zona arancione” i seguenti comuni:

  • nella provincia di Agrigento – Canicattì e Palma di Montechiaro;
  • nella provincia di Caltanissetta – il Comune di Caltanissetta e Gela;
  • nella provincia di Enna – Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa;
  • nella provincia di Messina Capizzi;
  • nella provincia di Siracusa – Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

La “zona arancione” è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro Comuni: Caronia e Santa Lucia del Mela nel Messinese; Ribera nell’Agrigentino;  Gravina nel Catanese.

Nei territori dichiarati “zona arancione” o “zona rossa” sarà possibile, «in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente», per il Sindaco adottare provvedimenti di chiusura delle scuole con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni.

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