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Coronavirus. Nuova ordinanza Musumeci: cosa cambia rispetto al decreto Conte

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Limiti alle uscite, mascherine e guanti obbligatori per i commercianti e negozi chiusi la domenica e nei festivi: il presidente della Regione Nello Musumeci firma una nuova ordinanza per la Sicilia e proroga le misure di contenimento del coronavirus fino al 3 maggio, recependo quanto disposto dal decreto Conte, ma con alcuni “aggiustamenti”.

Dopo la proroga delle misure di contrasto del Covid-19 firmata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, arriva anche l’ordinanza della Regione Siciliana, anch’essa in vigore a partire da oggi. Il governatore Musumeci accoglie le misure previste a livello nazionale, come la riapertura delle librerie e di altri negozi e attività, ma mantiene le disposizioni più restrittive già applicate nei giorni scorsi.

Sarà infatti obbligatorio, in Sicilia come in altre parti d’Italia, l’uso costante delle mascherine per gli operatori degli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, durante il lavoro. Questi dovranno inoltre indossare i guanti o, in alternativa, lavare frequentemente le mani. Questa misura era già stata introdotta dall’ordinanza in vigore nel weekend di Pasqua e Pasquetta.

Per quel che riguarda gli spostamenti, è consentito uscire per gli «acquisti essenziali» una sola volta al giorno a un solo componente del nucleo familiare. Unica eccezione, la necessità di comprare farmaci. Restano in vigore i divieti di praticare attività sportiva all’aperto, di andare a correre o fare jogging, anche da soli. Si può portare fuori il cane, ma solo in prossimità della propria abitazione. Rimangono chiusi i parchi e le ville, e permane la chiusura nei giorni festivi e la domenica di tutti i negozi, a eccezione di edicole e farmacie.

È consentito, per le persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, fare brevi passeggiate, anche insieme a un accompagnatore, nelle vicinanze della propria residenza o del proprio domicilio.

Coronavirus: nuova ordinanza Musumeci, cosa si può fare e cosa no in Sicilia

Spostamenti e uscite

Art. 3 : «Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione».

Chiusure dei negozi, stop alle consegne a domicilio la domenica

Art. 4: «È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco. Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato».

Chiusi parchi e ville

Art.5 «È inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura».

Obbligo di uso di mascherine e guanti

Art. 6 «Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all’aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante».

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