È stata appena pubblicata l’ultima ordinanza firmata dal sindaco di Messina. Un’ordinanza con cui Cateno De Luca si allinea con quanto concesso dai Dpcm e dall’ordinanza del Presidente della Regione per il contenimento del coronavirus. L’ordinanza entrerà in vigore il 25 aprile e consentirà, ad esempio, di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione e di recarsi presso il proprio orto. I negozi a chi è consentita l’apertura, inoltre, potranno svolgere la loro attività dalle 8.00 alle 20.00.
Cosa è consentito dal 25 aprile
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (esclusione dello spostamento nel caso di persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal Tribunale con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Sono consentite l’attività non imprenditoriale finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi e l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato. È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Tutte le superiori attività sono consentite solo nei giorni feriali.
I familiari di soggetti diversamente abili siano autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configura la possibilità di circolazione per “situazioni di necessità”.
È consentito svolgere individualmente attività motoria, nei limiti e secondo le precisazioni di cui alla Circolare del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2020 che esclude l’assimilazione dell’attività motoria all’attività sportiva generalmente intesa – in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
Sono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari che sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura secondo le rispettive Ordinanze di apertura e nel rispetto del Regolamento comunale vigente. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
E’ ammesso il servizio di consegna a domicilio sia dei generi alimentari, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, che degli altri prodotti non alimentari; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.
Il testo integrale dell’ordinanza n.123 è consultabile qui.
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