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Cartelle IMU. Il Comune di Messina «non annullerà gli atti inviati agli evasori»

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«Fiorillo? Solo terrorismo finalizzato ai soliti contenzioni massivi». Il Comune di Messina replica all’avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati che nella giornata di ieri aveva dichiarato nulle tutte le 28mila cartelle IMU inviate ai messinesi da Palazzo Zanca.

«Questa Amministrazione si sente in dovere di precisare che gli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti per IMU 2013 sono formalmente legittimiIl Comune di Messina si attiverà per annullare, anche in autotutela e senza necessità dei ricorsi, tutti gli avvisi di accertamento affetti da errori materiali che chiedono somme ingiuste a soggetti non tenuti a versarle.
Il Comune certamente non annullerà gli atti che sono stati inviati agli evasori totali del tributo che erano tenuti a versarlo e che dovessero ricorrere a sollevare (presunti) vizi formali per evitare di versare quanto dovuto, soprattutto da parte di blasonati evasori di professione che non pagano le tasse per partito preso e non perché si trovano in stato di indigenza».

Una posizione chiara che risponde senza giri di parole alla accuse di Consumatori Associati. «Creare ad arte queste polemiche in una città che vanta, purtroppo, non invidiabili primati in materia di evasione, contribuisce ad ingenerare nei contribuenti la convinzione che si possa evitare di pagare il dovuto e continuare ad evadere illegittimamente le tasse comunali, cercando (sia pure inutilmente) cavilli ed escamotages che si nascondono nelle pieghe delle norme».

Palazzo Zanca risponde, inoltre, punto punto a quelle che vengono presentate come “prove” della nullità delle 28 mila cartelle IMU.

«Il dott. Cama ha ricevuto l’attribuzione delle “funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all’imposta municipale propria, all’imposta comunale sugli immobili e al Tributo per i servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 1, commi 692-693 della L. n. 147 2013 in sostituzione del dott. Romolo Dell’Acqua”, giusta deliberazione di G.M. n. 451 del 27 giugno 2017, che ognuno può acquisire accedendo al sito istituzionale del Comune di Messina.
Proprio il riferimento all’art. 1, comma 692 della Legge 147 del 2013, presente nella delibera, è tranciante, rispetto ad ogni ulteriore contestazione.
Infatti il comma 692 prevede che “Il Comune designi il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.” Pertanto, visto che la delibera richiamava anche il predetto comma 692, il dott. Cama aveva anche il potere di sottoscrivere gli atti».

«In ogni caso, contrariamente a quanto asserito nel comunicato, l’assenza di una specifica autorizzazione alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del funzionario responsabile del tributo, non ne inficerebbe la legittimità, essendo sufficiente che vi sia una delibera di nomina e di attribuzione dei poteri relativa all’ emanazione degli accertamenti, in capo al funzionario. Questo assunto è confortato dall’orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. recentissima Cass. 30052/2018; e Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, n. 15447) in quel specifico caso il ricorrente, in quel caso il ricorrente l’Ater, sosteneva proprio la tesi del Presidente Fiorillo assumendo che: “la sostituzione della firma autografa dell’accertamento con quella a stampa sarebbe possibile solo se esistesse uno specifico provvedimento dirigenziale con l’indicazione del funzionario responsabile autorizzato alla sottoscrizione a stampa, laddove nella specie era stato provato, con la produzione delle relative delibere, che il funzionario, la cui sottoscrizione era stata apposta in quella forma, era stato nominato e confermato quale funzionario responsabile della gestione dell’ICI. Il motivo è infondato, in quanto la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile quando gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, e che il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, vale a dire quelli concernenti il tributo, o i tributi locali, deve essere indicato in un apposito provvedimento di livello dirigenziale, come è incontroverso nella specie. Questa Corte ha chiarito come per i tributi locali, “nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Cass. n. 15079 del 2004)”.
Solo per amore di completezza si aggiunge che l’art. 1, comma 162 della legge n. 296 del 2006 prevede l’obbligo che l’avviso di accertamento emesso dall’Ente in materia di tributi locali sia sottoscritto dal funzionario “designato dall’Ente locale per la gestione del tributo” ma tale requisito non è a pena di nullità come invece previsto specificamente da altre norme di legge che disciplinano tributi diversi (es. art. 42, D.P.R. n. 600/73 in materia di IRPEF). Ciò significa che nel caso di specie l’omessa sottoscrizione non è stata valutata dal legislatore come elemento necessario dell’atto, che è valido in ogni caso».

Il Comune di Messina fa chiarezza anche riguardo il problema della gestione dei dati personali degli utenti.
«In merito alle presunte violazioni alla privacy, è quasi superfluo aggiungere che nessuna di esse può avere rilievi tributari ed inficiare la legittimità e/o la fondatezza degli avvisi di accertamento.
Ma l’Ente può rassicurare i propri cittadini che tutti i dati sono stati trattati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy e la riservatezza e che sono stati utilizzati esclusivamente per l’accertamento e la riscossione dei tributi e dunque per finalità legittime e per null’altro».

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