Il Tar lascia in carica Tomasello ma il Comitato No.Proroga.Rettori chiede ancora risposte

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Il Comitato Nazionale NO.PROROGA.RETTORI commenta la sentenza del Tar di Catania che mantiene in carica il Rettore dell’Università degli Studi, Francesco Tomasello, sino al 2013. Ieri, infatti, rigettato il ricorso presentato da un gruppo di docenti e dipendenti del nostro ateneo, che contestano la legittimità della proroga chiedendone l’annullamento. I giudici amministrativi hanno respinto le richieste degli avvocati Salvatore Librizzi e Giuseppe Mormini in quanto «non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare sia sotto il profilo del fumus che del danno, poiché, allo stato, non ricorrono le richieste condizioni per indire le nuove elezioni, anche nella già rilevata considerazione della mancata adozione degli strumenti attuativi del nuovo statuto». La sentenza, afferma il Comitato, «risponde per conto dell’amministrazione dell’Ateneo all’ultima delle 10 domande sollevate una settimana addietro. Confidiamo sul fatto che gli Organi Accademici vogliano finalmente far luce sulla questione nel suo complesso, rispondendo alle restanti 9 domande:

 

1. La sentenza del Tar di Catania n. 2586 del 29 ottobre 2011 che annullava le auto proroghe, immediatamente esecutiva, è stata notificata all’Ateneo il 31 ottobre 2011. Perché l’amministrazione dell’Ateneo non ne tenne conto, procedendo alla immediata convocazione elettorale per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento scaduti il 31/10/2010?

 

2. Perché piuttosto, con nota n. 55945 del 3 novembre 2011, il Rettore, senza fare menzione alcuna della sentenza del Tar n. 2586, ma richiamandosi alla adozione del nuovo Statuto, lasciò intendere che “gli Organi Collegiali e gli Organi, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n.240/2010, decadranno all’atto della costituzione dei nuovi Organi” e che “solo in caso di collocamento in quiescenza e/o di dimissioni volontarie si procederà ad indire nuove elezioni”, pur essendo consapevole del fatto che legge 240/2010, entrata in vigore nel gennaio 2011, mai avrebbe potuto prorogare i Direttori di Dipartimento decaduti prima della propria emanazione?

 

3. Perché i Direttori il cui mandato era scaduto il 31/10/2010, pur consapevoli di non potere usufruire di alcuna proroga continuarono a presiedere le adunanze dei rispettivi Consigli di Dipartimento, esponendo gli interessati al rischio che le delibere assunte nel corso delle riunioni potessero essere nulle?

 

4.  Perché solo in data 14 Aprile 2012, il Rettore con nota n. 1506. stabilì finalmente che era giunto il tempo di procedere al rinnovo dei Direttori di Dipartimento scaduti?

 

5. A che titolo ed in rappresentanza di chi i Consiglieri di amministrazione eletti per il triennio finanziario 2008-2010 avrebbero continuato fino ad oggi a pronunciarsi in merito a questioni di interesse per l’Ateneo? Hanno per caso i consiglieri in questione deliberato anche in merito al trasferimento di risorse verso la Fondazione Università nella seduta del Cda del 22 Ottobre 2012?

 

6. Perché i Presidi il cui mandato era scaduto il 31/11/2011, pur essendo assolutamente questionabile il loro diritto ad usufruire della proroga, continuarono a presiedere le adunanze dei rispettivi Consigli di Facoltà per tutta la durata dell’anno accademico 2011/2012 ed in rappresentanza di chi costoro hanno continuato a sedere sino ad oggi in Senato Accademico, esprimendosi su questioni di rilevanza per l’Ateneo, come la deliberazione dello Statuto e l’atto costitutivo della Fondazione Università, all’ordine del giorno dell’adunanza del 20/10/2012?

 

7. La sentenza del Tar di Catania n. 2586/2011 ha confermato che Sa e Cda hanno operato dal 2009 con la presenza di componenti scaduti (i rappresentanti degli studenti). Siffatta componente è stata rinnovata solo nel 2011. Si deve evincere che è pratica diffusa da parte degli attuali organi di governo arrogarsi il diritto di operare a prescindere dal rispetto delle rappresentanze e del termine dei mandati?

 

8. Non ritiene l’amministrazione dell’Ateneo, che le reiterate istanze di chiarimento a proposito della legittimità della permanenza in carica dei Direttori di Dipartimento e dei Presidi da parte di docenti dell’Ateneo, avrebbero meritato una replica?

 

9. Nel periodo intercorso tra la data in cui la sentenza n. 2586/2011 fu notificata (03/11/2011) e la data in cui le cariche furono rinnovate (Aprile 2012), i Direttori dei Dipartimenti scaduti il 31/10/2010 hanno forse continuato a percepire la propria indennità di carica? Nel periodo intercorso tra la cessazione del proprio mandato (31/10/2011) e la conclusione dell’anno accademico 2011/2012, i Presidi hanno forse continuato a percepire la propria indennità di carica? Nel periodo intercorso tra la cessazione del proprio mandato (Dicembre 2010) e l’ultima riunione del Cda i Consiglieri di amministrazione scaduti hanno forse continuato a percepire il proprio gettone di presenza?».

 

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