Verbali Commissioni Consiliari. Sturniolo e Lo Presti: “Devono essere pubblici”

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La richiesta, di poche settimane fa, da parte del deputato regionale M5S, Valentina Zafarana, dei verbali delle Commissioni Consiliari, ed il diniego da parte del Comune, ha avviato un vivace dibattito sulla “pubblicità” delle sedute di Commissione, oggi negata dall’articolo 59 del Regolamento del Consiglio Comunale di Messina.

“E’ evidente che sia urgente la modifica della norma che impedisce ai cittadini di avere libero accesso alle informazioni relative al dibattito politico e all’iter dei provvedimenti deliberativi”, così scrivono in una nota indirizzata al segretario/direttore generale, Antonino Le Donne, i consiglieri comunali, Luigi Sturniolo e Nina Lo Presti.

“Riteniamo, però – aggiungono -, che ci sia, allo stato attuale, un equivoco di fondo sulla natura degli atti che vengono redatti a memoria delle sedute. Se è vero, infatti, che la pubblicazione del Verbale viene oggi vietata dall’art. 59 e che, al suo posto, il Presidente di Commissione può redigere un comunicato racchiudente le risultanze della seduta, è vero anche che la natura delResoconto è del tutto diversa”.

“Questo, infatti – spiegano Sturniolo e Lo Presti -, nasce proprio come documento finalizzato alla massima diffusione delle informazioni e proprio per questo, ha natura “giornalistica”. Al fine di contribuire alla definizione di una soluzione agli ostacoli alla pubblicizzazione degli atti alleghiamo un documento che approfondisce la differenza tra Verbale e Resoconto”.

A Le Donne, i due Consiglieri, inviano quindi anche la dettagliata relazione, di cui riportiamo qualche parte.

«Statuto del Comune di Messina, articolo 53 comma 1: “Ai fini della pubblicità dei lavori del Consiglio, oltre al processo verbale, vengono redatti e resi pubblici il resoconto sommario e il resoconto integrale secondo le modalità stabilite dal regolamento”.

Regolamento del Consiglio comunale, articolo 17 punto 9: “Delle sedute del Consiglio sono redatti un resoconto sommario e un resoconto integrale”; articolo 59 punto 5: “Delle sedute di commissione il presidente può disporre la redazione del resoconto sommario”; articolo 53 punto 8: “Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario generale o di un funzionario dallo stesso designato”.

Dall’articolato statutario e regolamentare scaturisce la volontà dell’Amministrazione comunale di sottolineare la matrice parlamentare di una disposizione che non si discosta da quella prevista dal Regolamento della Camera dei Deputati, che all’articolo 63 comma 2 stabilisce che: “Dei lavori dell’Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico”, e dal regolamento del Senato che all’articolo 60 comma 5 stabilisce che: “Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario e il resoconto stenografico”.

L’equivoco interpretativo più frequente ha visto sovente confondere processo verbale e resoconto sommario parlamentare, atti in realtà aventi natura, funzioni e finalità del tutto differenti, oltre che un diverso contenuto.

Così, l’Amministrazione comunale di Messina si è sempre premurata di specificare la diversa natura e finalità, la differente funzione, di “informazione giornalistica” del resoconto sommario parlamentare, atto “destinato ad informare l’opinione pubblica dei lavori degli organi istituzionali dell’Amministrazione” (deliberazione n. 2241, pagine 4 e 5 dell’Allegato 3); di “certificazione” del processo verbale (deliberazione n. 2241, p. 14, deliberazione n. 67/C, p. 6), che riporta gli atti messi in discussione e votazione, il tema delle discussioni, l’esito delle votazioni, i soggetti intervenuti e la relativa espressione di voto.

L’esatta definizione della forma del verbale da redigere in sede di Conferenza dei Capi gruppo, definizione assente laddove si parli di verbale delle sedute di Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, è emblematica della volontà dell’Amministrazione comunale di distinguere nettamente i due atti resoconto sommario everbale,  diversamente disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale (articolo 17 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e articolo 59, commi 2 e 3 per il verbale); (articolo 17 comma 9 e articolo 59 comma 5 per il resoconto sommario).

La precisazione riguardante la “forma” che l’Amministrazione ha deciso di attribuire al verbale delle sedute della Conferenza dei Capi gruppo, fa luce sulla volontà della stessa Amministrazione di eliminare l’equivoco insito in una  interpretazione estensiva che assimili il significato di resoconto sommario al significato di verbale.

Il resoconto sommario è infatti un atto parlamentare, oggetto di specifica normazione sia in sede parlamentare, articoli 60 e 33 del Regolamento del Senato, articoli 63 e 65 del Regolamento della Camera, articolo 34 del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, sia in sede comunale, articolo 53 dello Statuto del Comune di Messina, articoli 17, 53 e 59 del Regolamento del Consiglio comunale, articolo 23 della deliberazione n. 1922, deliberazioni della Giunta comunale numeri 184, 2241 e 3016, deliberazione del Consiglio comunale n. 67/C.

La volontà dell’Amministrazione comunale di Messina si è chiaramente manifestata sin dalla deliberazione n. 184 del 5 febbraio 1985, e poi con la deliberazione n. 2241 del 18 luglio 1995, per poi infine approdare alla deliberazione n. 67/C del 21 settembre 2000, che ha definitivamente istituzionalizzato la specifica mansione “redazione del resoconto sommario di tipo parlamentare”, attribuendo assoluta valenza istituzionale ed “autorità” al resoconto sommario quale “unico” strumento riconosciuto di informazione “politico-consiliare”».

La richiesta di Sturniolo e Lo Presti , in base a quanto evidenziato nel documento, è una sola: “Sulla base delle valutazioni di merito  – scrivono – riteniamo, quindi, sia possibile rendere immediatamente pubblici i resoconti delle commissioni consiliari”.

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