Il caso, “ineleggibilità del Consigliere comunale Donatella Sindoni” finisce sulle scrivanie dei Ministri dell’Interno e degli Affari Regionali, a seguito di una interrogazione degli onorevoli Pd, Carbone, Aiello e Boccadutri. Questo il testo:
Premesso che: ad oggi il Consiglio Comunale di Messina non ha ancora deliberato la decadenza della Consigliera comunale Dr.ssa Donatella Sindoni, per la sussistenza, all’atto dell’elezione, della causa di incompatibilità; Suddetta incompatibilità è stata sancita con parere del 24 giugno 2016 dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;
Tale parere è stato espresso in risposta alla nota del 22 ottobre 2015, redatta dal Segretario comunale del Comune di Messina, attraverso cui si è sollevata nei confronti dela Consigliera Sindoni la sussistenza della causa di ineleggibilità; il parere è stato tempestivamente trasmesso al Comune, in data 1.07.2016; sono trascorsi quindi ben 27 giorni dal ricevimento del citato parere e il Consiglio comunale di Messina non ha ancora deliberato in ordine alla decadenza del consigliere comunale interessato dalla menzionata causa di ineleggibilità; in base a quanto previsto dalla L.r. n. 31 del 1986 – “Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate”; Che, come rilevato dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione, si tratta di una norma tuttora vigente e applicabile al caso di specie; la dottoressa Sindoni risultava essere al momento della sua elezione, legale rappresentante dello “Studio diagnostico Sindoni & C. S.n.c.” accreditato con il Sistema Sanitario Regionale; come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in merito ad un caso analogo, «la ratio della norma è infatti quella di prevenire la lesione della par condicio tra candidati alla competizione elettorale: quale si verificherebbe in favore di un soggetto che godesse di una particolare visibilità presso l’elettorato in virtù della carica societaria rivestita, che lo pone come controparte in trattative contrattuali con la pubblica amministrazione in un settore di particolare rilievo sociale come la sanità»
Che a norma dell’art. 14 della Legge regionale n. 31 del 1986, «quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta»;
La normativa prevede anche il termine di 10 giorni di tempo per il consigliere interessato per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto»;
Che tutti gli adempimenti di cui sopra si configurano come atti dovuti, privi di qualsiasi elemento di presunta discrezionalità e quindi di immediato compimento;
la mancata deliberazione da parte del Consiglio Comunale circa la decadenza della Consigliera Dr.ssa Donatella Sindoni sta determinando una oggettiva situazione di difficoltà per il Consiglio Comunale della città di Messina anche in riferimento alla legittimità degli atti posti essere;
quanto evidenziato può costituire anche fonte di responsabilità del Comune verso terzi in ragione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale che risulterebbero viziati dalla presenza della citata Consigliera anche con possibile danno erariale in riferimento a coloro i quali hanno omesso di porre in essere gli atti e i provvedimenti previsti dalla legge.
Si chiede di sapere se il Governo è a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di sua competenza intenda attivare al fine di sollecitare il Consiglio Comunale di Messina a prendere atto della decadenza della Consigliera Sindoni e ripristinando una condizione di legalità in ottemperanza a quanto previsto per legge”.
Questo il testo dell’interrogazione, che evidentemente non tiene conto del chiarimento fornito sulla vicenda dall’avvocato Antonio Catalioto, legale di Sindoni, che lo scorso 13 luglio aveva tirato in ballo proprio la normativa, giudicandola inapplicabile. “Già lo scorso anno – aveva spiegato Catalioto – avevo informato il segretario generale Antonio Le Donne che la norma del 1986 è ormai inefficace, così come testimoniato da due circolari dell’assessorato regionale redatte nel 2008 e nel 2014. Trent’anni fa le Usl erano gestite da assemblee formate da consiglieri comunali e giustamente vigeva il principio di ineleggibilità per un componente del civico consesso, visto il chiaro conflitto di interesse. Nel 1992 però, con la riforma del sistema sanitario regionale, sono nate le Asp controllate dalla Regione. I principi a cui la norma originaria fa riferimento non esistono più”.
Probabilmente il Consiglio Comunale si è attenuto alla dichiarazione di inefficacia della norma, fornita dall’avvocato Catalioto.
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